Guida in stato di ebbrezza: la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la revoca della patente

Al ricorrente era stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 comma 2 lett c) e commi 2 bis e 2 sexies del Codice della Strada, per aver condotto un motoveicolo con un tasso alcolemico pari a 2,88 g/l, oltre quasi a 5 volte il limite consentito e per avere cagionato, in tali condizioni, un sinistro stradale.

Tali fatti erano stati posti alla base di una sentenza penale di condanna, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze nel 2013, confermata in appello nel 2016 e, quindi, annullata nel 2017 dalla Corte di Cassazione per intervenuta prescrizione.

Sulla scorta di tale antefatto, il 23 aprile 2018 la Prefettura aveva disposto nei suoi confronti la revoca della patente in “applicazione della sentenza dell’Autorità Giudiziaria”.

Il conducente allora ha presentato ricorso dinanzi ai giudici del Tar Toscana, i quali si sono dichiarati sprovvisti di giurisdizione, essendo il provvedimento prefettizio un atto conseguente e vincolato al ricorrere di determinati presupposti (quali la causazione di un incidente stradale e il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi/litro) e, quindi, correlato ad una posizione privata di diritto soggettivo.

Al contrario, secondo il ricorrente, in difetto di una definitiva pronuncia del giudice penale passibile di esecuzione – che abbia accertato la sussistenza della fattispecie aggravata dalla specifica circostanza in presenza della quale si prevede la misura più grave della revoca della patente (la causazione dell’incidente in condizione di guida in stato di ebrezza) – l’attività posta in essere dalla Prefettura non può che configurarsi come esercizio di potere discrezionale ed autoritativo, rispetto al quale la posizione del privato è quella dell’interesse legittimo.

L’appello al Consiglio di Stato

La questione giuridica controversa è stata, infine, decisa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4136/2019 che ha rigettato l’appello del motociclista perché infondato.

L’art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada dispone che “..Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

In tale evenienza, l’automaticità della revoca della patente è conseguenza di una scelta legislativa escludente, a priori, qualsivoglia discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto che ricade, come l’odierno ricorrente, nelle condizioni stabilite dalla norma.

Ebbene, facendo pedissequa applicazione di tale disposizione l’amministrazione aveva correttamente disposto la revoca della patente, quale misura automatica scaturente dal verificarsi dell’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 C.d.S.

L’estinzione del reato e la revoca della patente

Non è stata condivisa neppure la censura dedotta dal ricorrente secondo cui, in presenza di una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, tale automatismo verrebbe meno.

 “Tale eventualità – hanno chiarito i giudici amministrativi – è contraddetta sia dall’art. 168 ter, comma 2, del Codice penale, il quale prevede espressamente che “l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”; sia dall’art. 224, comma terzo, Codice della Strada (rientrante nel capo II, sezione II, del titolo VI, richiamato dall’art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”.

Ed infatti, nel dichiarare l’estinzione del reato a carico del ricorrente per intervenuta prescrizione, la Corte di Cassazione, nel 2017, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura di Firenze, per quanto di competenza, proprio in applicazione dell’art. 224, comma terzo, citato.

La questione sulla giurisdizione

Riguardo invece al tema delle ragioni fondanti la giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato ha condiviso quanto argomentato dal Tar Toscana, ossia che l’accertamento delle circostanze di fatto al ricorrere delle quali è disposta la revoca della patente configura esercizio di potere amministrativo discrezionale, trattandosi al contrario di pura attività di riscontro di dati univoci, nella quale non è insita alcuna operazione di bilanciamento di interessi, ovvero alcuna valutazione di opportunità funzionale al perseguimento di uno scopo pubblico positivamente determinato.

Del resto, ha aggiunto il Collegio, “nessuno dei possibili criteri elaborati dalla giurisprudenza per ripartire la giurisdizione nelle materie soggette ad attività di tipo vincolato, risulta in grado di attrare la presente controversia nell’ambito della cognizione del giudice amministrativo”.

Il ricorso è stato perciò respinto.

La redazione giuridica

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