È obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento

La vicenda

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni

L’alunno, frequentante la classe terza elementare, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe e cadendo malamente a terra subì la rottura parziale di due denti.

I genitori di quest’ultimo convennero, allora in giudizio, il Direttore Didattico, pro tempore, della scuola Elementare, nonché’ il Ministero della Pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, chiedendone il risarcimento di tutti i danni.

Il Ministero della Pubblica Istruzione contestò la domanda attorea, sia nell’affermare l’operatività della polizza assicurativa, sia nell’evidenziare la estraneità del personale didattico e non didattico al fatto lesivo dovuto, invece, alla indisciplina e non educazione degli studenti.

Aggiunse, anche, che il fatto si era verificato repentinamente per cui non si profilava ne’ dolo ne’ colpa grave del personale.

E infatti, in primo grado l’istanza fu rigettata integralmente con sentenza confermata anche in appello. Cosicché la vicenda è giunta dinanzi ai giudici della Suprema Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 14706/2016) che hanno accolto il ricorso dei genitori dell’alunno, affermando che: “La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta”.

La stessa sentenza impugnata aveva affermato che quando un alunno subisce un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola possono concorrere due diversi tipi di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale ed è onere dell’attore dimostrare l’avvenuto inserimento dello studente nella struttura scolastica. Quindi, è onere dell’attore, in entrambi i casi di responsabilita’, dimostrare tale presupposto in fatto.

Nella specie, gli attori avevano collocato il fatto in un orario preciso, le 8.15, quindi prima dell’inizio delle attività scolastiche (8,30). Tanto è bastato alla corte abruzzese per escludere la responsabilità della scuola.

Ma in realtà tale affermazione – hanno chiarito i giudici della Suprema Corte – contrasta con il principio secondo cui dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni. Tra questi c’è anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato.

L’onere della prova dell’istituto scolastico

Quindi spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).

La responsabilita’ della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre dunque, anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta; sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento (Cass. n. 1623/1994).

Ed invero, la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti soprattutto se di giovanissima età.

È compito della scuola organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata sia all’uscita da scuola sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso.

Nel caso di specie il minore era entrato all’interno della scuola per recarsi in classe sotto l’osservanza del personale scolastico (bidelli), per tali motivi è stato accolto il ricorso dei genitori e cassata con rinvio la decisione impugnata.

La redazione giuridica

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