Le delibere condominiali prive dell’indicazione dei nominativi dei soggetti che le hanno votate devono essere annullate

In tema di validità delle delibere condominiali, fra i presupposti di validità delle delibere del condominio che si devono conformare a principi di chiarezza vi è l’indicazione analitica, a verbale, dei nomi dei votanti e delle loro rispettive quote in millesimi. Ciò al fine di poter successivamente verificare, anche ai fini dell’impugnazione, l’esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse. L’assenza di indicazioni circa i nominativi dei soggetti che hanno votato la decisione (necessarie per rilevare eventuali conflitti di interesse onde espungere eventuali partecipanti non legittimati e per evidenziare le singole quote) non consente di accertare in quale guisa l’approvazione sia stata assunta con la conseguenza che le delibere impugnate devono essere annullate per un vizio di formazione della volontà dell’organizzazione condominiale.

La vicenda

I proprietari di porzioni immobiliari facenti parte di un condominio, avevano impugnato la delibera assembleare con la quale era stato approvato il consuntivo, il preventivo e la partecipazione dell’amministratore alla mediazione proposta da un’altra condomina, asserendone l’illegittimità in quanto, fra le altre cose, non erano stati indicati i nominativi dei presenti e dei votanti assenzienti e dissenzienti per la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi.

Costituitosi in giudizio, il condominio chiedeva il rigetto della domanda.

La controversia è stata definita dal Tribunale di Roma V Sezione, con la sentenza n. 13416/2019, in commento.

Come premesso, fra i presupposti di validità delle delibere del condominio che si devono conformare a principi di chiarezza vi è l’indicazione analitica, a verbale, dei nomi dei votanti e delle loro rispettive quote in millesimi. Ciò al fine di poter successivamente verificare, anche ai fini dell’impugnazione, l’esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse (Cass. 10329/98, Cass. 697/00 e Cass. 24132/09).

La decisione

Ebbene, nel caso in oggetto, dall’esame del verbale delle delibere impugnate il giudice capitolino aveva potuto rilevare che, in sede di votazione sul primo punto all’o.d.g., non erano stati indicati né i nomi dei votanti né le singole quote che rappresentavano.

Si è già detto in giurisprudenza, che “l’assenza di indicazioni circa i nominativi dei soggetti che hanno votato la decisione (necessarie per rilevare eventuali conflitti di interesse onde espungere eventuali partecipanti non legittimati e per evidenziare le singole quote) non consente di accertare in quale guisa l’approvazione sia stata assunta con la conseguenza che le delibere impugnate devono essere annullate per un vizio di formazione della volontà dell’organizzazione condominiale” (Cass. SSUU 4806/05).

Il ricorso è stato perciò, definitivamente accolto e annullata la delibera assembleare oggetto di causa.

La redazione giuridica

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