Il figlio può essere affidato alla sola madre se il padre è assente o poco attento

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Il nostro ordinamento, con la riforma introdotta dalla legge n. 54 del 2006, si è previsto che la forma da prediligere, in caso di separazione dei coniugi e quindi di cessazione della loro convivenza, sia quella dell’affidamento condiviso dei figli che prevede l’attribuzione stabile ad entrambi i genitori dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Nonostante, però,  il favore legislativo, nel senso che il giudice che pronuncia la separazione ed i consequenziali provvedimenti relativi ai figli deve affidarli ad entrambi i genitori, nella prassi, si tiene maggiormente conto  dell’interesse del minore che può portare anche all’affidamento esclusivo ad uno solo di essi.

Possiamo affermare che in Italia, in effetti,  esiste il falso affidamento condiviso, mentre in molti altri paesi, come ad esempio l’Olanda e la Germania,  l’affido condiviso è autentico e fa sì che le scelte di un genitore non  prevarichino su quelle dell’altro; infatti, nella maggior parte dei casi, in Italia,  i figli vengono collocati presso la madre, basti pensare alla sentenza della Suprema Corte n. 18087 del 14 settembre 2016 che ci ha consegnato il criterio  della c.d. Maternal Preference (tale criterio  è stato recentemente rivisitato dal decreto del Tribunale di Milano del 13-19 ottobre 2016, in base al quale i principi della bigenitorialità e della parità genitoriale hanno accantonato il principio della Maternal Preference in favore del gender neutral child custody laws), al fatto che nella maggior parte dei casi il padre ha diritto a visitare il figlio come fosse un estraneo ed è considerato come una specie di bancomat.

In tema di affidamento condiviso il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 594 del 2016 ha stabilito che nel caso in cui, uno dei genitori separati si sia dimostrato assente o poco attento nei confronti del figlio, il minore può essere affidato esclusivamente ad uno dei due, così penalizzando e moralizzando il comportamento del genitore che si dimostra poco interessato alla vita della prole.

Nel caso de quo ci troviamo di fronte ad un  minore in età adolescenziale che  può tranquillamente decidere da solo, se e quando recuperare il rapporto con il padre assente e quindi, poco attento ai suoi bisogni.

Ed anzi per il Tribunale, in casi analoghi a questo, l’affido esclusivo è quasi un obbligo piuttosto che una possibilità.

Il giudice ha, inoltre, ribadito, che l’affido esclusivo non preclude che le decisioni di maggior interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori e che tale principio è derogabile giudizialmente, con remissione al genitore affidatario anche dell’esercizio esclusivo delle responsabilità inerenti le questioni fondamentali.

Si deve sottolineare che la decisione del Tribunale di Napoli si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito.

Altri Tribunali, infatti, si sono pronunciati in tal senso, anche se a volte con maggiore incisività.

Si vedano ad esempio  la recente sentenza del Tribunale di Cassino n. 832 del 2016 che ha condannato il padre al risarcimento nei confronti della figlia adolescente della somma di €. 52.000 a causa della assenza della sua figura sin dalla nascita della figlia stessa, oppure  il decreto del Tribunale di Milano depositato il 10.12.2015 e l’ordinanza del 20.3.2014 dello stesso tribunale.

In particolare tale ultimo provvedimento ha disposto l’affido super-esclusivo, ossia un affidamento di tipo blindato in favore della madre, che a differenza del modello previsto dall’art. 337 quater, comma 3^, c.c., prevede che anche le decisioni di maggior importanza per il minore, possono essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l’altro genitore; in questo caso, il Tribunale ha lasciato in capo al padre assente il solo potere-dovere di vigilanza sul figlio.

Tratto comune a tutte le su menzionate pronunce è la condanna della colpevole mancanza della figura paterna nello sviluppo della personalità del figlio.

 Avv. Maria Teresa De Luca

(Foro di Taranto)

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