È responsabile il medico che dopo aver eseguito un tri-test alla donna in gravidanza non proceda con ulteriori mezzi diagnostici, e non informi la paziente dell’esistenza di tali altri strumenti, dei margini di errore dello screening adottato e dei pro e contro dell’eventuale approfondimento
Preoccupata per il risultato negativo del c.d. tri-test, la gestante aveva chiesto al medico ginecologo se fosse necessario eseguire accertamenti diagnostici per escludere la presenza della sindrome di Down, ma quest’ultimo le aveva risposto che “era tutto nella norma e che ulteriori accertamenti sarebbero stati superflui”.
La vicenda
Con atto di citazione ritualmente depositato dinanzi al Tribunale di Torino gli attori avevano chiesto l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del medico (ginecologo) e la sua condanna al risarcimento dei danni per la mancata diagnosi della grave malformazione cardiaca del feto e la mancata considerazione degli esiti del c.d. tri-test, che aveva segnalato un rischio superiore al normale di sindrome di Down; adducendo, inoltre, che se la diagnosi della trisomia 21 fosse stata fornita tempestivamente, la gestante avrebbe optato per l’interruzione volontaria della gravidanza, vista anche la profonda depressione in cui era incorsa dopo la diagnosi al figlio della suddetta malattia.
Disposta la CTU il giudice di primo grado aveva rigettato le domande degli attori. Parimenti la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello principale, condannandoli a rifondere le spese di giudizio.
Giunti in Cassazione, i giudici della Suprema Corte hanno ripercorso le fasi della vicenda processuale.
I giudici della corte d’appello avevano messo in rilievo il fatto che se, nell’atto introduttivo del giudizio gli attori avessero dedotto la sussistenza di una “grave responsabilità del ginecologo per omessa diagnosi prenatale” per non aver rilevato dalle ecografie la sussistenza della malformazione cardiaca e per non aver disposto alcun ulteriore accertamento specifico nonostante che l’esito del “tri-test” deponesse per l’esistenza di un rischio della sindrome di Down”, mentre nel grado d’appello “la responsabilità del medico era stata individuata essenzialmente nel non aver informato la paziente della possibilità diagnostiche disponibili, nell’aver suggerito un test (tri-test) meno affidabile rispetto ad altri disponibili, e in sostanza nel non aver rilevato la cardiopatia che, data la sua frequente ricorrenza nei casi di sindrome di Down, sarebbe un soft marker della stessa”.
In altre parole, il problema che era centrale in primo grado era stato posto in secondo piano nel giudizio d’appello, liquidando la questione con l’affermazione per cui, se si fosse diagnosticata la sindrome di Down, il problema della cardiopatia non si sarebbe nemmeno posto.
Errore diagnostico o omessa informazione?
Era evidente, dunque, la difformità del contenuto dell’obbligazione contrattuale che i ricorrenti assumevano violata nei due casi: nel primo, errore diagnostico ed errata valutazione dell’esito del tri-test; nel secondo, omessa informazione da parte del medico sulle possibilità diagnostiche esistenti.
La corte d’appello aveva, pertanto, ritenuto inammissibile l’atto di appello a causa di tale differenza sostanziale tra le due domande aggiungendo inoltre, che non sarebbe sostenibile, come invece prospettato dagli appellanti che “l’omissione di informazione equivalga ad omissione di diagnosi”.
Il ragionamento della corte territoriale non ha convinto i giudici Ermellini. Al contrario, l’assunto addotto dai ricorrenti secondo cui il medico è inadempiente se non da informazioni in ordine a tutte le esistenti possibilità diagnostiche, aveva colto nel segno.
L’attività sanitaria, come ormai da tempo è giunta a chiarire la giurisprudenza della Suprema Corte, include sempre un obbligo di informazione, rispetto al quale, tranne specifiche eccezioni, non possono ritenersi indipendenti, né l’attività diagnostica, né l’attività terapeutico-chirurgica.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha escluso che si versasse in una ipotesi di mutamento dell’oggetto della domanda (mutatio libelli) posto che i ricorrenti avevano sempre posto la stessa questione, prima al Tribunale e poi alla corte territoriale: la violazione del diritto alla autodeterminazione (ovvero alla decisione informata).
L’obbligo informativo del medico
«Di tutte le attività professionali – hanno aggiunto gli Ermellini – quella sanitaria è senza dubbio quella che più direttamente incide sulla persona. In questo caso, essedo il corpo il bene maggiormente “esclusivo” di un’altra persona rispetto al professionista, l’attività deve essere disposta e determinata tramite la sintonizzazione di due volontà: quella del sanitario e quella del paziente, ossia del soggetto sul cui corpo l’attività si espleta. La volontà del sanitario deve essere diretta alla tutela della salute di questo soggetto; e la volontà di quest’ultimo deve essere l’espressione della sua libertà, che in questo settore viene ordinariamente definita come autodeterminazione».
Ma l’attività sanitaria è anche una attività tecnica per cui, allo scopo di congiungere le volontà di chi né è coinvolto – il sanitario e il paziente – è necessario informarla adeguatamente dal punto di vista tecnico rispetto al caso concreto in cui si trova. Un obiettivo in toto irrealizzabile, ma quanto meno idoneo a tutelare la libera volontà del paziente … in una sola espressione “attenzione al consenso informato”.
In sostanza per i giudici della Suprema Corte, nell’ambito della attività sanitaria sia di diagnosi che di cura deve ritenersi incluso un obbligo informativo da parte del sanitario, “il cui inadempimento lede comunque il diritto a esercitare la volontà del paziente e, inoltre, a seconda del plus mancante nella informazione può anche condurre alla lesione del diritto alla salute”.
Al contrario, non è possibile affermare che diagnosticare e informare siano due concetti scollegati tra di loro, per cui sarebbero ipotizzabili – come erroneamente sostenuto dalla corte d’appello – due diversi inadempimenti da parte del sanitario.
Cosicché all’esito della vicenda giudiziaria è stato affermato il seguente principio di diritto:
“il sanitario, al di fuori delle eccezioni previste dall’ordinamento (intervento urgente senza possibilità di informare alcuno, neppure incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa prossimo, casi specifici stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 32, secondo comma, Cost.) ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo ed adeguato, la persona su cui si appresta ad espletare la sua attività sanitaria o su cui già l’ha esercitata – sia in forma diagnostica che in forma terapeutica -, in quest’ultima ipotesi dovendo rappresentarle le possibili conseguenze e le possibili prosecuzioni di attività diagnostica e/o terapeutica; obbligo che, pertanto, non può essere mai scisso dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico, per cui il sanitario che ha espletato in modo corretto la sua attività sanitaria in senso tecnico, ma non ha fornito l’adeguata informazione alla persona interessata è sempre inadempiente nella responsabilità contrattuale, mentre in quella extracontrattuale viola sempre il diritto costituzionale di autodeterminazione limite della sua autonomia professionale”.
La decisione
Con specifico riferimento alla vicenda in esame, i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 29709/2019) hanno affermato che nel caso di tri-test effettuato alla donna in gravidanza che non venga poi sviluppato e doverosamente approfondito con ulteriori mezzi diagnostici, e senza peraltro informare la persona interessata dell’esistenza di tali ulteriori mezzi, dei ben ampi margini di errore dello screening adottato e dei pro e contro dell’eventuale approfondimento, la condotta del sanitario deve necessariamente definirsi colposa “in quanto negligentemente ed imprudentemente non si adempie all’obbligo informativo (lesione alla autodeterminazione), cui si aggiunge il danno alla salute qualora il nascituro venga alla luce affetto da patologie che avrebbero potuto essere identificate con i suddetti mezzi diagnostici e questo alteri l’equilibrio psicofisico della persona non informata, ad esempio cagionandole una sindrome depressiva (vale al dire, un danno biologico psichico). Se ciò avviene dovrà essere risarcito anche il danno alla salute”.
Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale perché provveda in applicazione dei richiamati principi di diritto.
Avv. Sabrina Caporale
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