Incertezza del punto d’urto nel sinistro stradale e pari responsabilità dei conducenti (Cassazione civile, sez. III, 02/05/2022, n.13727) .

Incertezza del punto d’urto e della dinamica del sinistro sono le ragioni della dichiarata pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Con atto di citazione il motociclista citava a giudizio il conducente/proprietario del veicolo onde vederne dichiarata la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi a causa dello scontro tra il motociclo e l’autovettura.

Il Tribunale dichiarava la pari responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro e condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore del motociclista per la somma di Euro 129.978,50.

Successivamente la Corte d’Appello di Venezia condannava i convenuti al pagamento delle ulteriori somme di Euro 11.840,00 ed Euro 30.000,00.

La Corte territoriale osservava che: a) “correttamente il primo giudice attribuiva rilevanza alle risultanze del rapporto della polizia municipale ove emergeva l’incertezza del punto d’urto e la dinamica precisa del sinistro, con conseguente correttezza del giudizio di pari responsabilità dei conducenti ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2; b) “nella relazione si dava atto che la collisione era avvenuta tra lo spigolo anteriore destro del veicolo e la parte anteriore destra del motociclo; c) “era dunque dato desumere che la manovra di svolta a sinistra da parte del motociclista fosse già iniziata, atteso che gli esiti d’urto sono compatibili solo con la posizione obliqua del motociclo”; d) a tale riguardo, se “il motociclista fosse stato fermo in attesa di svoltare a sinistra e fosse stato “investito” dall’autovettura, che stava invadendo la sua corsia di marcia, l’urto avrebbe dovuto interessare la parte sinistra o la parte frontale del motociclo, e non quella destra (…) oppure qualora l’invasione in contromano fosse stata già in fase avanzata, e cioè qualora l’autovettura si fosse trovata già interamente nella corsia opposta, l’urto avrebbe dovuto interessare la parte sinistra dell’autovettura stessa, non la parte destra”; e)  “stante l’impossibilità di ricostruire l’accaduto con sufficiente certezza, restava in ogni caso accertato che il motociclista non avesse fornito prova di mancanza di sua responsabilità; f) non vi era prova del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa lamentato ; g) era, invece, da accogliere, la pretesa avente ad oggetto il “danno patrimoniale futuro per spese di cura e assistenza”.

I danneggiati ricorrono in Cassazione lamentando violazione dell’art. 2054 c.c.  per avere la Corte territoriale sostenuto “l’incertezza del punto d’urto e la dinamica precisa del sinistro” e, di conseguenza, presunto la corresponsabilità dei ricorrenti nella causazione dell’illecito.

In particolare, lamentano che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione la testimonianza resa,  la relazione della polizia municipale, nonché la CTU dinamica e tanto sul rilievo per cui le sole deposizioni sarebbero state sufficienti a smentire la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., essendo stata comprovata sia l’avvenuta invasione di corsia ad opera del veicolo, sia l’assenza di qualsiasi responsabilità nella condotta del motociclista che era fermo nella sua carreggiata con freccia sinistra funzionante, in attesa di svoltare a sinistra.

Il motivo è inammissibile.

E’ principio consolidato  quello per cui, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del Giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c..

Le doglianze dei ricorrenti si incentrano sul giudizio di fatto operato dal Giudice di merito, non prospettando, quindi, un error in iudicando, ma neppure un vizio di omesso esame, e prospettano una rivalutazione del compendio probatorio per giungere ad un diverso accertamento di fatto, non consentito in Cassazione.

E’ del tutto corretto, ad ogni modo, il ragionamento dei Giudici di merito sulla applicazione della pari responsabilità nella causazione del sinistro, in considerazione del fatto che anche la CTU ha escluso la prospettazione dell’evento fornita dal motociclista, e dunque, nell’incertezza del punto d’urto tra veicolo e motociclo, non è possibile attribuire l’intera responsabilità al solo conducente del veicolo.

La redazione giuridica

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