Incidente al ricevimento di nozze, gravi lesioni a un invitato che si tuffa in piscina

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La particolare vicenda si verifica durante un ricevimento di nozze organizzato presso una Azienda Agricola, la cui piscina utilizzata da uno degli invitati avrebbe causato gravi lesioni fisiche.

Il caso

Il 14 settembre 2013, presso una Azienda Agricola sita in Maretto (AT), si teneva un ricevimento di nozze, allorquando alcuni invitati si tuffavano nella piscina, delle dimensioni di 10 x 6 metri con una profondità di circa 1,50 metri non segnalata. Gettandosi in acqua, la vittima sbatteva violentemente la testa procurandosi una ferita e gravi lesioni alla colonna vertebrale. Nello specifico gli veniva diagnosticata una “tetraplegia incompleta da lussazione frattura C4-C5 e frattura C7” e successivamente subiva “chiusura dell’arteria vertebrale sinistra destra a partire da C7 sino a C3 in accordo con il coinvolgimento traumatico”.

Dalla suddetta diagnosi derivava la interruzione del rapporto di lavoro a causa del superamento del periodo di comporto e il riconoscimento di “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell’art. 4, L. 104/1992 e “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”.

Seguiva procedimento penale nei confronti del titolare dell’Azienda Agricola e degli sposi all’esito del quale veniva affermata, ai soli effetti civili, la responsabilità penale del titolare dell’Azienda che veniva condannato alla “rifusione dei danni materiali e morali in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, fatta salva una provvisionale pari ad 50.000 euro” e alla rifusione delle spese del grado.

Il ricorso in Cassazione

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione che cassa e rinvia. Ad esito del giudizio, la Corte d’Appello di Torino rigettava le istanze della vittima volte al riconoscimento della responsabilità ex artt. 2051, 2043 c.c. e la vicenda approda nuovamente in Cassazione.

La vittima reitera la violazione dell’art. 2051 c.c. In particolare, denuncia che non sia stata opportunamente accertata la responsabilità del titolare dell’Azienda, poiché esclusa dalla valutazione la prevedibilità della condotta da parte del custode. 

La Cassazione dà continuità ai recenti principi dettati in tema di responsabilità per custodia (Cassazione civile, sez. III, 27/07/2024, n.21073).

La condotta del danneggiato

In particolare, viene confermato che la condotta del danneggiato può rivestire un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, qualora, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”.

E ancora, la condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l’evento, nonostante il contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato, o contenuto, la pericolosità intrinseca.

Certamente è dovere del custode segnalare l’eventuale pericolo connesso all’uso della cosa, ma tale dovere è assorbito di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente e apprezzabile da chiunque.

I Giudici di appello hanno accertato che vi fu un comportamento imprudente da parte del danneggiato che, durante il ricevimento di nozze, si è tuffato in piscina di testa o, comunque, con modalità inidonee nonostante l’acqua bassa (percepibile e visibile per la presenza di altre persone in acqua). Hanno quindi attribuito rilevanza causale assorbente di tale condotta disattenta e “incomprensibile” che ha privato di rilievo causale (degradandola a occasione) l’acqua bassa della piscina.

Conclusivamente, le gravi lesioni riportate dalla vittima non sono state cagionate dalla piscina, ma esclusivamente dalla condotta colposa del ricorrente, che ha avuto un comportamento imprudente.

Avv. Emanuela Foligno

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