Per i motocicli, il divieto di utilizzo di caschi a scodella è avvenuto con D.M. 28 luglio 2000; mentre la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010 lo ha esteso anche ai ciclomotori. La Cassazione ha confermato la riduzione del risarcimento alla vittima che al momento dell’incidente indossava un casco a scodella

La ricorrente aveva dichiarato che il giorno dell’incidente si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del motociclo Honda condotto dal convenuto, indossando il casco di protezione. Improvvisamente il conducente si distraeva e non si avvedeva della presenza di alcuni cani sulla carreggiata, così perdeva il controllo del motociclo che rovinava per terra ed ella urtava con il viso il casco indossato dal conducente, subendo lesioni al volto, ai denti e un trauma alla spalla destra e al ginocchio destro.

Dalle lesioni erano residuati postumi che avevano richiesto protesi dentarie e trattamenti odontoiatrici futuri.

Sulla base di tali elementi la donna aveva agito in giudizio, davanti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia, contro la compagnia assicurativa del motociclo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, che quantificava in 20.000 euro.

L’assicurazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’azione diretta esperita nei suoi confronti ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni, ricorrendo l’ipotesi di caso fortuito e deducendo che i danni non si sarebbero verificati se la ricorrente avesse indossato l’uso del casco obbligatorio.

All’esito del processo di primo grado, l’adito Giudice di pace dichiarava conducente e proprietario del mezzo responsabili in solido delle lesioni subite dall’attrice in occasione dell’incidente nella misura del 50% e dichiarava inammissibile l’azione proposta nei confronti dell’assicuratore.

Secondo il giudice di primo grado il concorso colposo della vittima era dovuto al fatto che quest’ultima avesse indossato un casco a scodella, in luogo di quello protettivo integrale omologato.

La donna proponeva allora ricorso in appello rilevando che la compagnia non aveva mai contestato la circostanza specifica relativa all’uso del casco. All’esito del giudizio, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva soltanto parzialmente il gravame, dichiarando ammissibile l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi del D.Lgs., art. 141; rigettava, invece, implicitamente il motivo concernente la violazione del principio di non contestazione rilevando “il nesso di causalità tra il mancato utilizzo del casco integrale e i danni in questione” derivanti dall’incidente.

Sulla vicenda si sono, infine, pronunciati i giudici della Suprema Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 6161/2020). A detta della ricorrente, era onere della società di assicurazione allegare il mancato utilizzo del casco regolamentare in luogo di uno non omologato. E, invero, tali profili non erano mai stati contestati con la conseguenza che il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere non allegato e non provato il mancato utilizzo del casco integrale e, pertanto, non avrebbe dovuto ridurre il risarcimento nella stessa percentuale del concorso di colpa riconosciuta a suo carico. 

Il giudizio di legittimità

Ebbene tale censura è stata ritenuta infondata. “Tale profilo – hanno evidenziato gli Ermellini – non rappresenta il risultato dell’applicazione del principio di non contestazione previsto all’art. 115 c.p.c. per la semplice ragione che la non contestazione dell’uso del casco integrale presuppone che tale circostanza sia stata allegata e dedotta dalla ricorrente la quale, al contrario, si era limitata a una deduzione specifica differente: “indossava il casco regolamentare di protezione omologato regolarmente allacciato”.

Con altro motivo la ricorrente aveva evidenziato che la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28 che ha introdotto il divieto del casco cd a scodella non poteva essere applicata al caso in esame, trattandosi di disciplina successiva all’evento.

Il riferimento normativo

Anche questo motivo è stato dichiarato infondato. Con la sentenza n. 20558/2019 la Corte di Cassazione ha già chiarito che “la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000.

La danneggiata avrebbe, pertanto, dovuto dedurre che la vicenda in esame riguardava la circolazione di un ciclomotore, cioè di un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora.

Il sinistro si era invece, verificato su un motociclo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era già in vigore.

La redazione giuridica

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