Una bambina batte la testa durante l’intervallo, a pochi giorni dall’incidente scolastico muore. Il Giudice di primo grado applica i principi della responsabilità aquiliana, invece i Giudici di secondo grado applicano i principi della responsabilità contrattuale.
I fatti
Durante l’intervallo nel cortile della scuola, la bambina mentre giocava si scontrava con un’altra alunna e batteva violentemente il capo. La maestra presente durante l’intervallo soccorreva la minore che, dopo un conato, vomitava. La maestra telefonava al padre della bimba, che la prelevava alle ore 11.20 e la portava a casa. Alle ore 11.30 la madre, notando che la bambina tendeva ad addormentarsi, chiamava la pediatra che si raccomandava di portare la piccola al pronto soccorso.
Giunta in pronto soccorso alle ore 12.53 i medici riscontravano un “voluminoso ematoma extradurale temporo-parietale a sinistra con rottura della meningea media (frattura post-traumatica) con impegno tronco encefalico” e sottoponevano la bambina ad un intervento chirurgico d’urgenza. Ciononostante, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di rianimazione, la bambina decedeva.
I giudizi di merito
I genitori e i fratelli della bambina convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Istituto Comprensivo Bolzano – Europa 2 e l’insegnante chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis per il decesso dell’alunna della scuola primaria Martin Luther King, conseguente all’incidente scolastico.
Il Tribunale di Bolzano dichiarava la responsabilità extracontrattuale di tutti i convenuti nella causazione del decesso della bambina, per l’inadeguatezza del soccorso prestato (che aveva determinato l’intempestivo ricovero e il tardivo intervento chirurgico).
La Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano (sent. n. 133 del 10/9/2021), in parziale riforma, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della maestra, dichiarava la responsabilità contrattuale della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Istituto Comprensivo Bolzano – Europa 2 per la causazione del decesso.
I Giudici di Appello hanno dato atto che l’impatto tra le due scolare in movimento era avvenuto del tutto involontariamente, senza alcun intento lesivo, non anticipato da atteggiamenti inappropriati, esuberanti o sfrenati che gli insegnanti avrebbero avuto l’obbligo di impedire. Quindi, l’incidente scolastico non poteva essere impedito dalla maestra presente.
Ragionando in tal senso hanno ritenuto che non vi sia stata da parte della maestra inottemperanza al dovere di vigilanza sulla condotta degli scolari.
Mancavano sintomi allarmanti
I Giudici di Appello, inoltre, richiamano i risultati della CTU: “Il consulente d’ufficio dott. V.M. ha accertato la causa della morte in un ematoma extradurale temporo-parietale sinistro di cospicue dimensioni operato ormai in fase di impegno cerebrale “provocato dalla frattura della teca cranica e conseguentemente della arteria meningea media con stravaso ematico ed è sempre conseguenza di un traumatismo che può essere apparentemente banale”.
Spiega il consulente d’ufficio che “la presenza dell’ematoma extradurale può manifestarsi a distanza di minuti o ore dal trauma dato che esso si forma piuttosto lentamente, dando una progressiva e incessante compressione sulle strutture cerebrali e manifestandosi clinicamente a distanza di tempo (che viene definito intervallo libero) con la disfunzione dell’encefalo, prima più lenta ed insidiosa perché non sempre riconoscibile, e poi, progressivamente più grave fino all’inizio del coma e del conseguente arresto respiratorio.
I sintomi manifestati dalla bambina nell’immediatezza del trauma, ossia il pianto, il dolore, il senso transitorio di confusione e spossatezza, definiti per comune esperienza normali dopo una “testata”, senza perdita di coscienza e amnesia anterograda che generalmente identifica un trauma cranico maggiore, erano scarsi e non specifici per un ricovero, atteso che dopo i due episodi di vomito il quadro si era ricomposto. La bambina era tornata in piena autonomia in classe ed appariva tranquilla, aveva lasciato la scuola accompagnata dal padre con le proprie gambe… mancavano tutti gli elementi sintomatologici che potevano “allarmare” sulla presenza di una potenziale complicanza intracranica”.
Il fatto che nella prima ora dopo l’incidente scolastico non si siano manifestati ulteriori nuovi sintomi, quali nuovi episodi di vomito, svenimento o stato confusionale, conduce il consulente d’ufficio a ritenere “francamente impossibile immaginare che fosse in atto una complicanza intracranica”.
Un intervento tempestivo avrebbe potuto salvarla
Al quesito, se un ricovero ospedaliero tempestivo, subito dopo l’incidente scolastico o dopo i due episodi di vomito, avrebbe avuto la possibilità di salvare la vita alla bambina, ovvero se in tal caso l’intervento chirurgico avrebbe avuto apprezzabili e, in ogni caso, maggiori chance di riuscita il CTU risponde: “non vi è dubbio che se la bambina fosse stata portata precauzionalmente subito in Ospedale e sottoposta a TAC del cranio in giro di un’ora dal momento del trauma, sarebbe stato visto chiaramente l’ematoma e l’intervento sarebbe stato eseguito in una fase di totale reversibilità dei sintomi, come accade in quei soggetti che presentano chiari sintomi immediati “allarmanti”. Se solo banalmente la bambina avesse subito la lacerazione del cuoio capelluto a seguito della testata e si fosse resa necessaria una sutura della ferita medesima, l’immediato ricovero per le cure del caso avrebbe portato all’intervento alla comparsa dei primi sintomi che si sarebbero manifestati già dentro il nosocomio permettendo in poche decine di minuti l’intervento“… “i sintomi molto scarsi che la bambina ha presentato nell’immediatezza non erano specifici per un ricovero in ospedale”, mentre i sintomi drammatici si sono presentati in rapida successione a casa.
“Senza dubbio il ricovero immediato dopo l’incidente scolastico avrebbe portato ad un intervento immediato ben prima che l’ematoma provocasse i danni che si sono poi manifestati”. Ciò nondimeno ritiene che “sia estremamente difficile sostenere che una più attenta osservazione, un passaggio di informazioni più specifico avrebbero portato a sospettare in tempo utile e quindi a risolvere, la presenza di un ematoma, tenuto conto che a molti medici questo tipo di complicanze è molto spesso sconosciuto. Alla luce di quanto drammaticamente accaduto nelle ore successive al trauma sembra facile poter prevedere che sarebbe accaduto; in realtà non si identificano francamente responsabilità se non un incomprensibile ritardo intercorso fra l’uscita da scuola della piccola e il suo ricovero”. Può dunque affermarsi che il consulente d’ufficio non attribuisce alcun significato sintomatologia) di un ematoma al fatto che dopo lo scontro la bambina abbia avuto due episodi di vomito non accompagnati da perdita di coscienza o amnesia, pur ritenendo che “il ricovero immediato avrebbe portato ad un intervento immediato ben prima che l’ematoma provocasse i danni che si sono poi manifestati”.
Conclusivamente, i Giudici di secondo grado rimarcano quanto dedotto dal CTU, ovvero che “il ricovero immediato avrebbe portato ad un intervento immediato ben prima che l’ematoma provocasse i danni che si sono poi manifestati, e i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.”
La Corte di Cassazione
I soccombenti censurano, difatti, l’illegittima configurabilità di una loro responsabilità contrattuale nel rapporto tra i congiunti della bambina deceduta, con conseguente inversione dell’onere della prova per applicazione del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c.
Con la censura i ricorrenti non contestano la configurabilità della responsabilità contrattuale della scuola (dalla quale discende che il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre all’istituto scolastico incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola stessa, né all’insegnante), ma sostengono che tale inquadramento giuridico si attaglia esclusivamente alla responsabilità nei confronti dell’alunna. La sentenza di appello, dunque, non è oggetto di impugnazione nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 1218 c.c. e il relativo regime (anche probatorio) al rapporto intercorso tra l’istituto scolastico e la bambina e, conseguentemente, riconosciuto ai congiunti della stessa il risarcimento del danno patito e loro trasmesso iure hereditatis.
La critica riguarda, invece, la ritenuta applicabilità dell’art. 1218 c.c. alla responsabilità nei confronti degli originari attori per il pregiudizio subito iure proprio e al conseguente riconoscimento del risarcimento del loro danno non patrimoniale a titolo di responsabilità contrattuale.
Le diverse responsabilità
Secondo la tesi dei ricorrenti, sarebbe errato l’impiego della medesima disposizione in relazione a due diverse tipologie di responsabilità: come nell’ambito sanitario i congiunti del paziente non possono invocare la responsabilità contrattuale in quanto estranei al rapporto negoziale con la struttura sanitaria, allo stesso modo “il rapporto contrattuale che sorge a seguito dell’iscrizione dell’alunno intercorre unicamente tra l’istituto scolastico e lo scolaro, a nulla rilevando la circostanza che l’iscrizione sia stata richiesta da uno dei genitori o da entrambi. I genitori (o uno di essi) sottoscrivono infatti la richiesta di iscrizione in nome e per conto del figlio stante la sua incapacità di agire per minore età, mentre ciò non comporta l’assunzione di alcuna obbligazione nei confronti degli stessi da parte dell’istituzione scolastica, men che meno nei confronti dei fratelli dell’alunno”.
Il ragionamento è parzialmente corretto (Corte di Cassazione, III civile, 28 maggio 2024, n. 14980).
Innanzitutto istituto scolastico e insegnanti instaurano il rapporto giuridico coi genitori dei singoli alunni. Ergo la tutela risarcitoria invocata dai genitori della bambina deve essere ricostruita all’interno della responsabilità contrattuale.
In questo senso è corretta l’impostazione che ha dato la Corte di Appello (responsabilità contrattuale della scuola) e tale responsabilità riguarda anche gli alunni a cui si estendono gli effetti protettivi del contratto.
Il contenuto del contratto che i genitori degli alunni concludono con la scuola comprende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito.
Invece, per gli altri familiari (diversi dai genitori) non è configurabile né una diretta partecipazione al negozio come contraenti, né l’estensione degli effetti protettivi del contratto stesso, ergo potranno avvalersi della responsabilità aquiliana.
Avv. Emanuela Foligno
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