Un bambino è morto a seguito di un doppio intervento chirurgico al cuore. Ora la Cassazione conferma la responsabilità delle due infermiere di turno che, durante la notte, non avrebbero rilevato l’incremento della frequenza cardiaca del paziente e l’insorgenza di altri sintomi come sudorazione e dispnea, segni inequivocabili di un’insufficienza cardiaca.
Di conseguenza le infermiere non hanno allertato il medico di guardia che sarebbe potuto intervenire in pochi minuti.
Solo l’indomani mattina, dopo il cambio turno del personale, è stato accertato il versamento pericardico. Il bambino è stato immediatamente sottoposto a un ulteriore intervento, dopo il quale purtroppo è avvenuto l’arresto cardiaco e la successiva morte cerebrale dichiarata dopo sette giorni.
Decesso del bambino post intervento chirurgico (Cassazione penale, sez. IV, dep. 04/12/2023, n.48054).
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina – appellata ai soli effetti civili dalla parte civile – ha dichiarato, a tali soli fini, la responsabilità delle due infermiere per avere provocato il decesso del bambino, condannandole al risarcimento dei danni.
Nell’atto di esercizio dell’azione penale era specificamente stato contestato alle infermiere presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica e di cardiologia pediatrica ed emodinamica, di avere omesso di rilevare (nel corso del loro turno di servizio, compreso tra le ore 21 del 28/10/2008 e le ore 7 del giorno successivo) l’incremento della frequenza cardiaca del paziente da 140 bpm a 160 bpm nonché l’insorgenza di altri sintomi quali la sudorazione e la dispnea e di allertare conseguentemente il medico reperibile, in relazione a un paziente reduce da due interventi cardiochirurgici. In questo modo hanno impedito allo stesso medico reperibile di porre in essere con tempestività gli interventi necessari, i quali invece – sopravvenuti a distanza di tempo dall’insorgenza dei sintomi – avevano determinato la necessità di procedere a un successivo intervento chirurgico, all’esito del quale il bambino era andato incontro a pregiudizi irreversibili che ne avevano determinato la morte cerebrale.
I fatti
I fatti risalgono al 2008, quando il 22 ottobre il bambino era stato sottoposto a un doppio intervento chirurgico, il primo (il 22/10/2008) per trattare una stenosi sottovalvolare aortica e il secondo (il 28/10/2008) di angioplastica per la rimozione della coartazione dell’aorta. A seguito del secondo intervento, dopo le ore 23 del 28/10/2008 il bambino manifestava un incremento della frequenza cardiaca oltre a sudorazione, tanto che i genitori presenti chiedevano ripetutamente l’intervento delle infermiere di turno e specificamente di una delle due imputate la quale, nel corso della notte, non aveva allertato il medico di turno della terapia intensiva non ravvisando alcuna necessità o urgenza.
La Corte ha dato atto che il bambino, dopo il cambio di turno del personale infermieristico e accertata la sussistenza di un versamento pericardico, nella successiva mattinata era stato sottoposto a un ulteriore intervento, dopo il quale era sopraggiunto l’arresto cardiaco e la successiva morte cerebrale, sopravvenuta il 5/11/2008.
I Giudici di primo grado non ritenevano provata la responsabilità dei medici, mentre con riferimento alle due infermiere ritenevano sussistenti molteplici profili di censura, tuttavia inidonei per essere posti in diretto rapporto causale con il decesso del bambino, non essendovi certezza in merito alla circostanza che un intervento di drenaggio di qualche ora più tempestivo, avrebbe, con elevato grado di probabilità razionale, evitato la morte.
La Corte territoriale ha quindi rigettato i punti dell’appello proposto dalle parti civili in punto di determinazione della tempistica del secondo intervento di angioplastica anche sulla scorta di quanto esposto dai periti nominati nel corso del secondo grado di giudizio; ha altresì rigettato il punto di impugnazione relativo alla sussistenza di profili di colpa in capo all’anestesista e derivante dall’aver disposto il trasferimento nel reparto di degenza ordinaria nel pomeriggio del 28/10/2008.
In ordine alla posizione del personale tenuto a vigilare sulle condizioni del bambino nella notte tra il 28 e il 29/10/2008, la Corte ha ritenuto condivisibili le valutazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di gravi profili di colpa; ha rilevato come le due infermiere di turno non avessero effettuato i dovuti ingressi periodici presso la stanza di degenza (come dimostrato dalla mancata annotazione dei parametri vitali nella cartella clinica) e non allertavano il medico reperibile nella struttura e che sarebbe stato in grado di intervenire in pochi minuti.
Infine, la Corte di appello ha ritenuto il nesso causale tra la condotta omissiva colposa tenuta dalle infermiere e il decesso del bambino, in quanto l’omissione dei dovuti periodici controlli determinava un ritardo nel successivo accertamento delle condizioni del paziente stesso – che presentava segni inequivocabili di un’insufficienza cardiaca correlata al versamento pericardico ingravescente – il quale aveva avuto un ruolo decisivo nel meccanismo causale che portava al decesso, o comunque riduceva sensibilmente le probabilità di sopravvivenza; evidenziando come tale conclusione fosse stata espressamente confermata dai periti nominati dalla Corte, i quali avevano ritenuto che il ritardo diagnostico aveva avuto un valore concausale rispetto al decesso.
Il ricorso in Cassazione di una delle due infermiere
Una delle infermiere impugna la decisione in Cassazione censurando la sussistenza del nesso causale. Secondo la tesi della ricorrente, un intervento più tempestivo avrebbe determinato un aumento delle chances di sopravvivenza ma non la certezza della sussistenza effettiva del nesso causale tra il comportamento omissivo e il decesso del bambino. Deduce, altresì, che la sussistenza in termini di certezza del nesso causale non potesse desumersi neanche da quanto esposto dai periti nominati nel secondo grado di giudizio, i quali rilevavano espressamente che la mancanza di interventi tecnici non poteva ritenersi posta in rapporto causale con il decesso oltre ogni ragionevole dubbio.
Le censure vengono considerate infondate.
La Corte territoriale, in ordine al momento di effettiva insorgenza dei sintomi denotanti una sofferenza cardiaca, è arrivata alla conclusione sulla base delle testimonianze assunte nel corso dell’istruzione dibattimentale espletata nel primo grado di giudizio e il cui contenuto è stato ampiamente riassunto nella motivazione; nella quale è pure stato dato della assoluta credibilità soggettiva di quanto dichiarato dai genitori della persona offesa.
In particolare, risulta che il bambino presentasse sudorazione eccessiva già dopo le ore 23 del 28/11/2008 oltre a un aumento della frequenza cardiaca. Inoltre alle successive ore 3 del mattino, il monitor della frequenza cardiaca aveva ripreso a suonare e il bambino presentava sudorazione e dispnea e che – dopo un primo intervento effettuato da parte della infermiera, che aveva detto ai genitori che tale condizione rientrava nella normalità – alle successive 4.30 circa il monitor aveva ripreso a suonare e il battito era giunto a una frequenza di circa 150 al minuto, mentre il bambino continuava a manifestare sudorazione eccessiva e che la infermiera, nuovamente intervenuta su richiesta della madre, non ravvisava nessuna necessità o urgenza e non provvedeva ad allertare il medico competente.
Quindi i Giudici di merito non hanno travisato le prove assunte in dibattimento in ordine alla manifestazione dei sintomi e, specificamente, di quello della sudorazione.
Omesso avvertimento del medico di guardia da parte delle infermiere
Egualmente, non vi è stato travisamento della prova circa l’omesso avvertimento nei confronti del medico di guardia, non essendo ricavabile dallo stralcio della testimonianza che l’infermiera abbia a tanto provveduto (avendo la madre del paziente, nella parte delle dichiarazioni riportate in ricorso, unitamente riferito di avere chiesto il relativo intervento e il “medico di turno non è mai venuto”, senza fare alcun riferimento a una eventuale chiamata operata dalla infermiera).
Difatti, la Corte territoriale ha argomentato che il personale infermieristico ometteva per tutto il periodo del turno di effettuare i periodici accessi presso la stanza del bambino, come confermato dalla mancata annotazione dei parametri vitali sulla cartella clinica, elemento di fatto che non ha formato oggetto di alcuna censura da parte della difesa. E, dunque, nonostante i segnali del monitor inerenti l’aumento della frequenza cardiaca e gli evidenti segni di sofferenza palesati – sin dalle ore 23, sudorazione e dispnea – la ricorrente non riteneva di allertare il Medico di guardia al fine di procedere ai più opportuni approfondimenti diagnostici.
Difatti, dalle dichiarazioni rese in primo grado dai consulenti del Pubblico Ministero e della parte civile, nonché dei periti nominati dalla Corte d’Appello, è stata espressamente censurata l’assistenza infermieristica postoperatoria prestata al bambino, attesa l’univoca presenza di segnali clinici (tachicardia, dispnea, sudorazione) che avrebbero dovuto indurre il personale incaricato dell’assistenza a riferire ai sanitari.
Conclusivamente, il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






