Infezione spalla destra post intervento (Tribunale Ravenna, 16/03/2023, n.218).

Intervento chirurgico ortopedico e infezione spalla destra.

Il paziente veniva sottoposto a intervento chirurgico ortopedico di “reinserzione del sovraspinoso e acromioplastica in artroscopia della spalla destra”. Dopo l’intervento manifestava stato doloroso che gli impediva di iniziare nei tempi previsti il trattamento rieducativo. Dopo circa un mese dall’intervento si manifestava stato febbrile e veniva ricoverato per “sospetta infezione spalla destra in recente acromioplastica”, nel corso della degenza veniva sottoposto a lavaggi articolari e dimesso dopo 3 giorni. Veniva, tuttavia, nuovamente ricoverato il 15.4. 2017, per un rialzo febbrile, quindi dimesso il successivo 18.04.17, con consiglio di rivolgersi alla Struttura in cui era stato sottoposto ad intervento di riparazione. Pertanto, dal 20 al 22.04.17 egli veniva ricoverato presso l’Ospedale dove aveva eseguito l’intervento e qui sottoposto ad “asportazione mezzi di sintesi e toilette in artroscopia della spalla destra”. Dopo la dimissione eseguiva diversi cicli di fisioterapia riabilitativa; ma il dolore persisteva con significative difficoltà nei movimenti della spalla destra.

Per tali ragioni richiedeva una consulenza a uno specialista ortopedico di propria fiducia che,  pur condividendo la scelta terapeutica e le modalità dell’espletamento dell’atto chirurgico, concludeva per la sussistenza di una responsabilità dei sanitari della struttura sanitaria per infezione nosocomiale, e, più precisamente, del sito chirurgico, ritenendo che, per effetto di detta infezione, l’iter clinico del paziente si era prolungato rispetto alla normale decorrenza conseguente a un intervento di tale genere.

I nominati CTU in particolare hanno evidenziato:

“- 14.4.17: C. si recava a visita al PS con diagnosi di: artrite spalla dx; nei dati anamnestici era indicato: ‘Pz. si presenta per riscontro di febbre da lunedì scorso con testa che esplode e dolore alla spalla dx. In terapia con Ciproxin (valutazione ortopedica in data 10.4) e possibile terapia con Teicoplanina ev presso il Centro. All’EO lievemente tumefatta la spalla dx; dal 15.4.17 al 18.4.17 il paziente veniva ricoverato presso la divisione ortopedica dell’OC Camposampiero con diagnosi di: sospetta infezione post operatoria. Nel corso della degenza il Pz. si manteneva apiretico, era praticata la terapia farmacologica del caso. Alla dimissione miglioramento sia della sintomatologia algica che della mobilità di spalla. In data 15.4.17 i valori ematologici della proteina C reattiva erano di 4.36 mg/dl (VN 0.1). Alla dimissione del 18.4.17 il valore si era ridotto a 1,22 mg/dl. Il Pz. veniva dimesso con indicazione a terapia antibiotica per 7 gg;”

“- dal 20.4.17 al 22.4.17 veniva ricoverato presso la Div. Ortopedica ove era stato operato con diagnosi di: infezione della spalla dx. in esiti di intervento di reinserzione del sovraspinoso (eseguito in febbraio 17 presso la ns struttura) già sottoposto a lavaggio articolare in artroscopia il 21.3.17 c/o altra struttura; il 20.4.17 veniva eseguito intervento chirurgico di asportazione dei mezzi di sintesi e toelette in artroscopia della spalla dx; nella cartella clinica si annotava tra l’altro: ‘artroscopia spalla dx. Si invia per esame colturale il liquido sinoviale. Si evidenzia stato infiammatorio e tessuto fibrotico diffuso. Si reperta parziale riassorbimento nel tessuto tendineo nella cuffia dei rotatori anteriore’; Il referto microbiologico del tampone articolare mostrava assenza di flora batterica e miceti assenti;”

-e concludevano : “sindrome algicodisfunzionale limitante della spalla dx secondaria a intervento chirurgico di riparazione di lesione degenerativa del sovraspinoso ipsilaterale complicato da infezione del sito chirurgico che ha reso necessario ulteriore trattamento artroscopico di asportazione tessuto fibrotico, shaving tendineo, asportazione di materiali protesici precedentemente infissi …..(….)…..La comparsa entro 30 giorno dall’intervento di sintomatologia clinica e di indici di flogosi alterati fanno porre diagnosi di infezione del sito chirurgico e il sospetto di infezione protesica (per materiale protesico si intendono: protesi articolari, innesti vascolari non umani, valvole cardiache, fili, viti, placche e reti che vengono lasciate permanentemente nel corpo umano) precoce (in quanto esordita entro le quattro settimane dall’intervento). Al momento della dimissione del 18.2 è segnalato ‘Rimozione punti di sutura tra 10-12 giorni presso il Medico Curante’ (quindi verso il 28.2-2.3). Nulla è riportato agli atti di quella visita, ma verosimilmente in quella data non vi erano ancora segni/sintomi di alcun tipo, il quanto dall’accesso al Pronto Soccorso del sabato 18.3 risulta che solo da sabato 11 marzo ‘ha accusato gonfiore a livello del bicipite, dolore’ e dal lunedì 13 marzo ‘anche febbre a 38°……(….)…. Le infezioni precoci si considerano normalmente acquisite durante l’intervento anche se, più a livello teorico che altro, non conoscendo il germe responsabile, non si può escludere a priori, per quanto improbabile, il momento della rimozione dei punti del 28.2-2.3 da parte del Medico Curante”……..(…..)…… Non è mai stato isolato il germe responsabile dell’infezione; tuttavia la cronologia di comparsa della sintomatologia clinica e dell’alterazione degli indici di flogosi consentono di formulare diagnosi di infezione precoce; le infezioni precoci come dettagliatamente più sopra esposto si considerano acquisite durante l’intervento; ciò posto si può affermare che vi è nesso di causalità materiale fra intervento chirurgico artroscopico del 16.2.17 e infezione della spalla dx secondo il criterio del più probabile che non. In ogni caso è comunque impossibile valutare altri fattori che potenzialmente possono essere causa di infezione, quali l’adeguatezza della preparazione del campo operatorio e il monitoraggio del traffico, dell’abbigliamento e del comportamento del personale in sala operatoria. L’infezione per quanto desumibile dalla documentazione esaminata ha dato segni clinici in data 11.3.17 come rilevabile dalla certificazione di PS USL 6 Euganea datata 18.3.17. Si sottolinea che nessun controllo intermedio veniva programmato c/o la struttura M.C. Hospital di Cotignola come desumibile dalla lettura della lettera di dimissione; si può ritenere che la programmazione di un più attento monitoraggio post operatorio avrebbe consentito un trattamento della infezione maggiormente tempestivo. Si può quindi ritenere che sussistano profili di responsabilità in capo alla struttura convenuta per i motivi sopra indicati.”

Sulla scorta delle considerazioni svolte dai CTU il Tribunale ricalca l’orientamento giurisprudenziale secondo cui incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 26700 del 23/10/2018).

Come evidenziato dai Consulenti, l’infezione alla spalla destra dava già segni clinici in data 11.3.17′ e che “la cronologia di comparsa della sintomatologia clinica e dell’alterazione degli indici di flogosi consentono di formulare diagnosi di infezione precoce; le infezioni precoci come dettagliatamente più sopra esposto si considerano acquisite durante l’intervento; ciò posto si può affermare che vi è nesso di causalità materiale fra intervento chirurgico artroscopico del 16.2.17 e infezione della spalla dx secondo il criterio del più probabile che non”.

La Struttura convenuta ha sostenuto di avere adottato le necessarie misure di profilassi per i rischi di infezione sia con riguardo al materiale impiegato per i trattamenti (compreso l’intervento chirurgico) praticati al paziente, sia in relazione alla sanificazione delle sale operatorie. Ha, altresì, sostenuto che “è impossibile valutare fattori che potenzialmente possono essere causa di infezione quali l’adeguatezza della preparazione del campo operatorio e il monitoraggio del traffico, dell’abbigliamento e del comportamento del personale in sala operatoria. Ciò che è eventualmente valutabile è l’adeguatezza del protocollo emanato ai fini della prevenzione del rischio infettivo; ma non certamente l’effettiva corretta applicazione dello stesso.”

Tuttavia, la Struttura non solo non ha fornito la prova della impossibilità in concreto dell’esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente, ma neppure ha dimostrato la predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni.

La domanda del paziente, pertanto, viene accolta.

Respinta, invece, la personalizzazione del danno. L’attore ha dedotto incapacità di guidare la moto, difficoltà a guidare l’automobile e a svolgere lavori di giardinaggio, ebbene tali circostanze costituiscono conseguenze ordinarie e non anomale e rientrano nella monetizzazione del grado di danno permanente.

OSSERVAZIONI

La decisione a commento si presenta impeccabile sotto il profilo logico, giuridico e motivazionale.

Del tutto conforme ai consolidati principi in materia di infezioni nosocomiali la decisione di non ritenere provato, da parte della Struttura, l’adempimento ai protocolli di disinfezione. Non è conforme a diritto la tesi sostenuta dalla Struttura sanitaria secondo cui “è impossibile valutare fattori che potenzialmente possono essere causa di infezione quali l’adeguatezza della preparazione del campo operatorio e il monitoraggio del traffico, dell’abbigliamento e del comportamento del personale in sala operatoria”: ragionando in tal senso risulterebbe snaturata la natura e la portata degli artt. 1218 e 2697 c.c.

Egualmente corretto, infine, il respingimento della personalizzazione del danno invocata dal paziente.

Tale incremento deve, difatti, essere riconosciuto solo in caso di ripercussioni eccezionali e peculiari riferite al tipo di lesioni. Pacifico che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai Giudici di merito, può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale,  solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 23469 del 28/09/2018).

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui o chiamaci al 800 332 771

Leggi anche:

Paralisi emidiaframma per lesione del nervo frenico

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui