Il contratto di assicurazione che stipulano le scuole copre i danni dei quali rispondono direttamente, oppure dei quali risponde il Ministero? (Cassazione Civile, sez. III, 27 maggio 2024, n. 14720)
La vicenda
I genitori di uno studente invocano la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a una caduta che gli aveva provocato dei danni al volto e al mento.
Il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’istituto e della compagnia di assicurazione. Inoltre dichiarava contumace il Ministero dell’Istruzione condannandolo al risarcimento del danno.
Il Tribunale confermava la decisione di primo grado, sia per quanto riguarda la contumacia del Ministero, che nel merito, in ragione del fatto che non era stata fornita prova della non imputabilità del danno. Il Ministero ricorre in Cassazione lamentando l’estromissione della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia dalla scuola.
L’accoglimento della Corte di Cassazione
La censura del Ministero è corretta. Sostiene il ricorrente che l’attività dell’istituto scolastico, ossia la chiamata in causa da parte sua della compagnia di assicurazione, ha prodotto effetti anche nei confronti del Ministero con la conseguenza che la compagnia di assicurazione non poteva essere estromessa, essendo chiamata a garantire la responsabilità dell’ente pubblico.
Ebbene, l’istituto scolastico non risponde dei danni patiti dagli allievi, ergo, necessariamente deve ritenersi che la polizza sia stata stipulata per coprire i danni imputabili al Ministero, altrimenti si tratterebbe di una assicurazione priva di causa. Infatti non essendo l’istituto responsabile di quei tipi di danni non avrebbe interesse ad assicurarsi, conseguentemente, se non si vuol ammettere che quella assicurazione è nulla per difetto di causa, deve per forza riconoscersi che essa vale a favore del Ministero che invece è il soggetto che risponde del danno.
A tale proposito, la S.C. richiama un proprio precedente, cui dà seguito, secondo cui “qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall’Istituto scolastico per un danno causato all’alunno, e di cui risponde il Ministero, le regole dell’interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l’appunto il Ministero, altrimenti l’assicurazione sarebbe priva di causa e dunque nulla (Cass. n. 3275/ 2016).”
Il Giudice di appello, infatti, doveva verificare se il contratto copriva i danni dei quali risponde direttamente l’istituto scolastico e per i quali dunque l’assicurazione era giustificata a solo suo favore, oppure se il contratto di assicurazione era stipulato a copertura dei danni subiti dagli alunni, dei quali risponde il Ministero.
Il Tribunale ha errato nell’estromettere dal giudizio la compagnia di assicurazione sul presupposto che il contratto di assicurazione era stato stipulato da soggetto non passivamente legittimato a quella lite.
Avv. Emanuela Foligno