Intervento di resezione rettale e peggioramento del paziente

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La paziente lamenta il peggioramento delle proprie condizioni a seguito di intervento di resezione rettale che aveva richiesto un ulteriore intervento di posizionamento della stomia iliaca.

La Casa di Cura privata di Rimini viene chiamata in causa a titolo di responsabilità sanitaria e a sua volta chiama in rivalsa il Medico operatore.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Rimini accoglie la domanda risarcitoria, condannando la Casa di Cura al pagamento della somma di 241.304,81 euro. Accoglieva altresì la domanda di rivalsa della Casa di Cura nei confronti del medico, condannando questi a tenerla indenne da quanto dalla stessa dovuto all’attrice. Accoglieva, infine, la domanda di manleva del medico nei confronti dell’assicurazione a tenere indenne l’assicurato di quanto questi era obbligato a corrispondere alla Casa di Cura.

La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma del primo grado, confermata per il resto, ha ritenuto operativa la garanzia assicurativa prestata dalla compagnia di cui alla polizza in favore del medico, riformando solo la statuizione sulle spese in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Casa di Cura relativamente all’obbligo di refusione da parte del medico delle spese processuali liquidate in favore dell’attrice.

Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Assicuratrice Milanese Spa che lamenta la riconosciuta operatività della garanzia assicurativa prestata per l’azione di rivalsa in caso di colpa grave. In particolare, denuncia il capo di sentenza ove sarebbe stato erroneamente invertito l’onere della prova che impone all’assicurato e non all’assicurazione, di dimostrare la sussistenza dei requisiti di operatività della polizza e quindi, nella specie, di dimostrare l’insussistenza della colpa grave.

Il rigetto della Cassazione

La Corte di Cassazione rigetta (Cassazione civile, sez. III, 21/08/2024, n.22990). L’assicurazione lamenta l’omesso esame della condotta tenuta dal Medico, omesso esame di alcuni dati fattuali attestati dalla CTU decisivi per la valutazione della lievità della colpa del sanitario.

Invece, la Corte di merito ha svolto una disamina analitica, seppur sintetica, dei motivi di impugnazione e ha confermato nella sostanza quanto già accertato dal Giudice di prime cure.

Il 19/01/2008, presso la Casa di Cura Privata Prof. E Montanari Spa, il Medico sottoponeva la paziente ad intervento di resezione rettale per sindrome da defecazione ostruita e nel 2013, a seguito di peggioramento della sintomatologia sia rettale che urinaria (per l’insorgenza dapprima di un aggravamento del prolasso rettale, poi di incontinenza fecale ed infine di un dolore cronico in sede anale), la paziente si era sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico per il confezionamento di una colostomia.

Ebbene, il Tribunale ha ritenuto, sulla scorta degli accertamenti compiuti e delle valutazioni espresse dal CTU, che la causa del peggioramento delle condizioni della paziente derivava dalla errata esecuzione dell’intervento di resezione rettale del 2008, rispetto alla quale non si ravvisavano quei “problemi tecnici di speciale difficoltà” riferibili, invece, secondo la valutazione del CTU, unicamente alla diagnosi della patologia ed alla scelta dell’intervento da eseguire”.

La Corte d’Appello ha poi in proposito specificato che, se anche in forza della norma di cui all’art. 2236 c.c., il sanitario, nei casi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, risponde solo in caso di dolo o colpa grave “ciò non significa affatto che in presenza di una prestazione non implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà la accertata responsabilità del medico sia qualificabile solo in termini di colpa lieve”.

L’inesatto inadempimento della prestazione è indice presuntivo di una condotta colposa

In assenza di difficoltà tecnica, l’inesatto inadempimento della prestazione è indice presuntivo di una condotta colposa (per imperizia, negligenza o imprudenza) del prestatore d’opera tanto più grave quanto più semplice o routinaria è la prestazione. Nel caso in esame, in cui la condotta del chirurgo non è stata qualificata dal Tribunale in termine di colpa grave o lieve ai fini dell’art. 2236 c.c., la esclusione da parte del primo Giudice di profili di speciale difficoltà tecnica nell’intervento chirurgico non è sufficiente ad inferire la “colpa lieve” dell’affermata responsabilità del medico operante.

Pertanto, entrambi i Giudici del merito hanno ritenuto sussistente l’assenza di speciali difficoltà tecniche nell’esecuzione dell’intervento di resezione rettale, nella cui fase è stato individuato l’errore sanitario sulla base delle valutazioni del CTU. Inoltre hanno entrambi ritenuto, pur applicando condizioni generali di polizza diverse, l’operatività della garanzia assicurativa oggetto di causa. Risulta evidente che la Corte di merito nel caso in esame ha condiviso la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e, sostanzialmente, la sua valutazione e ne ha confermato il dispositivo, con conseguente applicabilità dell’art. 348-ter, ultimo comma, cpc.

Infondate anche le censure inerenti l’errata distribuzione degli oneri probatori. La Corte di Appello ha correttamente risolto la controversia allineandosi con la giurisprudenza in materia. Difatti, ha espressamente richiamato i principi sia in punto di proponibilità della eccezione di inoperatività della polizza assicurativa deducibile per la prima volta in appello, sia con riferimento alla distribuzione dell’onere probatorio tra assicurato e assicuratore allorquando il contratto assicurativo contenga clausole delimitative del rischio, gravando sull’assicuratore la dimostrazione del fatto impeditivo della pretesa dell’assicurato.

In conclusione il ricorso è rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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