Reversibilità della pensione di inabilità e criterio della “vivenza a carico”

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Se il figlio disabile “non è a carico” del genitore deceduto non scatta la reversibilità della pensione. Deve sussistere la “vivenza a carico”

La Cassazione ribadisce che la reversibilità della pensione di inabilità sussiste solo se il figlio è completamente a carico del genitore successivamente deceduto. (Cassazione civile, sezione lavoro, 16 luglio 2024, n. 19485).

Il caso

Il caso a commento riguarda la domanda proposta nei confronti dell’INPS della pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre a far data dalla data del decesso di quest’ultima.

Il Tribunale rigetta la domanda per mancanza di prova del requisito della vivenza a carico, alla luce del trattamento pensionistico di assistenza che già percepiva (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza). Invece, la Corte di Appello ha ritenuto esserci il requisito della “vivenza a carico” della madre e anche il requisito sanitario.

L’INPS ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’errato riconoscimento del requisito della vivenza a carico.

La doglianza è fondata.

Le motivazioni della Cassazione

Il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al Giudice di merito.

Quello che la Corte di appello ha valorizzato, cioè il reddito imponibile pari a zero, è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell’importo di € 800 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza. In buona sostanza, la Corte d’appello doveva chiarire perché ha ritenuto non sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita dell’interessato e perché l’intervento di sostegno economico della madre doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, considerato l’importo di 800 euro mensili incamerato.

Per tale ragione la sentenza viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino per il riesame del merito.

In sintesi, la Cassazione dà continuità alla versione “severa” della identificazione del requisito della vivenza a carico e ribadisce come non sia dirimente la (sola) soggezione finanziaria del disabile, ma deve essere dimostrato che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.

Avv. Emanuela Foligno

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1 commento

  1. FIGLIA INVALIDA AL 100% DIVORZIATA CON VIVENZA A CARICO DELLA MADRE VEDOVA CON LA SOLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ , AL MOMENTO DEL DECESSO DEL PADRE VIVEVA CON IL SUO EX CONIUGE. HA DIRITTO ALLA PENSIONE SO DELLA MADRE

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