I trattamenti di infiltrazione di tossina botulinica non palesano un obiettivo aggravamento e comunque le conseguenze del trattamento effettuato non sono imputabili ai sanitari che lo eseguirono correttamente (Tribunale di Perugia, sez. I, sentenza n. 1350/2020 del 2 dicembre 2020)
La paziente cita a giudizio l’Azienda Ospedaliera di Perugia onde vedere accertata la responsabilità dei Sanitari per il peggioramento delle proprie condizioni. In particolare espone: di essere stata sottoposta il 15.12.2010 a un trattamento sanitario di infiltrazione di tossina botulinica per vescica iperattiva; di non aver mai goduto, dopo l’intervento, di alcun miglioramento e di essere anzi affetta da una grave difficoltà minzionale, dovuta a grave ritenzione urinaria che la obbligava a indossare l’assorbente a permanenza e al cateterismo manuale giornaliero, da ripetere almeno tre volte al giorno; che il trattamento praticatole in ospedale, all’epoca della somministrazione era ancora in fase di studio e ricerca e contemplava un’alta percentuale di negatività e complicanze; che il consenso informato era inadeguato a renderla edotta sulle caratteristiche dell’intervento.
Si costituisce l’Azienda Ospedaliera deducendo che la paziente già nel 1997 era stata sottoposta a un intervento di plastica vaginale e nel 2002 aveva effettuato un intervento per cistocele di III grado recidivo e che la diagnosi redatta dai Sanitari era corretta e corretto era stato il trattamento vescicale applicato, eseguito con perizia e professionalità e privo di complicanze impreviste.
La causa viene istruita con CTU Medico-Legale.
La paziente lamenta di essere stata sottoposta ad un trattamento sanitario – ancora in fase di studio e ricerca al momento della somministrazione – che non le ha procurato alcun miglioramento, ed anzi di averne riportato condizioni peggiorate e di non essere stata pienamente edotta della diagnosi, del decorso della terapia, delle eventuali alternative terapeutiche, così da aver visto leso il proprio diritto ad una scelta libera e consapevole.
La CTU ha accertato che “il trattamento di infiltrazione di tossina botulinica per vescica iperattiva – consistito nella infiltrazione intradetrusionale di 100 unità di tossina botulinica a livello della parete laterale destra e sinistra e retrotrigono, con catetere lasciato in sede – fu eseguito correttamente ed applicando un dosaggio indicato per la patologia riscontrata (vescica iperattiva idiopatica).”
Tuttavia, il CTU pur ritenendo corretta l’esecuzione del trattamento, rispondendo alle osservazioni avanzate dai consulenti di parte, quantifica nella percentuale del 25% il danno da ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario comunque riportato dall’attrice.
La donna, prima del trattamento di infiltrazione di tossina botulinica, subiva tre interventi alla vescica, per tale ragione il Tribunale chiede al CTU di chiarire se la percentuale complessiva di danno biologico riscontrato (25%) sia da riferirsi anche alle patologie ed interventi pregressi o sia riferita al danno iatrogeno differenziale, al fine di comprendere se e quale aggravamento della situazione fosse imputabile alla condotta dei sanitari che eseguirono il trattamento in data 15.12.10.
La causa viene rimessa sul ruolo e il CTU risponde che “le problematiche da cui era affetta la paziente anche prima del trattamento sanitario oggetto di causa hanno aggravato le conseguenze del trattamento, conseguenze comunque non imputabili al cattivo operato dei sanitari intervenuti”.
Accertato, dunque, che non è imputabile ai Sanitari il danno biologico riscontrato alla paziente.
Difatti, già nell’anno 2002 veniva fatta alla donna diagnosi di incontinenza urinaria totale e la diagnosi attuale, confermata dal CTU, è di incontinenza urinaria di tipo misto (da vescica iperattiva e da deficit dello sfintere urinario).
Le diagnosi pregressa e quella verificata al momento delle operazioni peritali non palesano un obiettivo aggravamento e comunque le conseguenze del trattamento effettuato il 15.12.10 non sono imputabili ai sanitari, che lo eseguirono correttamente.
Ciò posto, il Tribunale esamina l’invocata lesione del corretto consenso informato e ritiene fondata la violazione del diritto all’autodeterminazione.
L’informazione recepita dal paziente deve tendere alla realizzazione di una scelta consapevole tra le tante prospettate dal medico e non deve limitarsi a colmare le ovvie lacune del paziente, ma deve contenere idonee informazioni sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
Il C.T.U. ha criticato l’inidoneità del consenso poichè assolutamente generico il modulo sottoscritto rinvenuto in cartella clinica.
Si legge nell’elaborato: “La paziente doveva essere informata (e doveva essere indicato nel modulo di consenso informato) che: a) il trattamento era a quel tempo ancora in fase sperimentale e quindi non autorizzato; b) i medici curanti della paziente aveva esteso l’indicazione al trattamento, dal momento che la paziente era affetta anche da una incontinenza da insufficienza/incompetenza sfinterica, oltre che da iperattività detrusoriale e su tale tipo di incontinenza l’impiego della tossina botulinica non era indicato e non avrebbe modificato tale condizione (…); che la paziente aveva avuto altri due interventi sulla vescica (…); pertanto l’incontinenza da iperattività detrusoriale sarebbe anche potuta essere conseguenza dei precedenti interventi (…) e pertanto anche per questo motivo l’indicazione al trattamento era stata ampliata a giudizio dei medici curanti”.
Per tali ragioni viene riconosciuta la violazione del corretto consenso informato con conseguente lesione del diritto all’autodeterminazione.
In conclusione, il Tribunale in parziale accoglimento della domanda, condanna l’Azienda Ospedaliera al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di euro 7.000,00.
Condanna l’Azienda Ospedaliera alle spese processuali del giudizio liquidate in complessivi euro 4.835,00, oltre euro 545,00 per spese, oltre spese di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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