Meningismo post vaccino anti papilloma virus e nesso di causalità

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meningismo post vaccino

L’insorgere di meningismo post vaccino, caratterizzato da cefalea e astenia, non può ritenersi di gravità tale per cui, se preventivamente prospettata dai sanitari, avrebbe certamente dissuaso all’autorizzare la somministrazione (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 904/2020 del 14 ottobre 2020)

I genitori della bambina citano a giudizio la ASL Roma/D deducendo che la loro figlia veniva sottoposta alla vaccinazione contro il papilloma virus a seguito della quale risultava affetta da meningismo post vaccino.

Ritenendo sussistente la responsabilità della ASL Roma/D per assenza di una corretta informazione atta ad orientare il consenso, chiedono la condanna al risarcimento del danno biologico patito dalla figlia, quantificandolo in euro 83.85,00.

Si costituisce in giudizio l’Asl Roma/D rilevando che la famiglia della bambina veniva correttamente informata sulle conseguenze della vaccinazione e che le lesioni psico-fisiche patite dalla minore non sono imputabili ad errore medico ma ad un’anomala reazione individuale al vaccino, non prevedibile ne’ prevenibile.

Nelle more del giudizio la paziente vaccinata ha raggiunto la maggiore età e si è costituita in proprio.

La causa viene istruita con CTU Medico-legale, al cui esito il Tribunale ritiene infondata la domanda per mancanza di prova del nesso di causalità.

Il Tribunale osserva che l’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente al trattamento sanitario è posto a tutela di due diritti fondamentali della persona, quello all’autodeterminazione e quello alla salute, ed è un diritto autonomo, e differente, rispetto all’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione sanitaria.

L’inadempimento dell’obbligo di richiedere al paziente il consenso informato costituisce – in ogni caso – violazione del diritto inviolabile alla autodeterminazione.

Ciò che rileva è la condotta omissiva, a prescindere dalla circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.

In particolare, in materia di danni derivanti dall’omesso consenso informato, è’ stato affermato che “mentre sotto il profilo del danno-evento la lesione del diritto ad esprimere il c.d. consenso informato da parte del medico si verifica per il sol fatto che egli tenga una condotta che lo porta al compimento sulla persona del paziente di atti medici senza avere acquisito il suo consenso (con conseguente lesione del diritto all’autodeterminazione costituzionalmente tutelato), il danno-conseguenza, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato anche sotto il profilo della sua riconducibilità causale (secondo il criterio della cd. causalità logica) all’evento lesivo”.

Gli attori hanno allegato quale inadempimento dei sanitari l’omessa informazione in ordine ai possibili effetti collaterali della vaccinazione e hanno allegato, quale danno risarcibile, quello di tipo biologico.

Incombeva sugli attori provare che se fossero stati correttamente informati, non avrebbero autorizzato il trattamento sanitario.

In difetto di tale prova, e non essendo stato allegato alcun danno morale derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, non vi è inadempimento causalmente rilevante.

La prova del fatto dimostrativo, ovverosia del consenso/dissenso, costituisce un elemento integrante l’onere della prova del nesso eziologico tra l’inadempimento e l’evento dannoso.

Tale prova è del tutto carente. Inoltre, gli attori oltre a non avere allegato l’ipotetico dissenso alla somministrazione del vaccino qualora compiutamente informati, non hanno neppure provato attraverso la fase testimoniale la presunzione di tale dissenso.

La CTU ha escluso da un punto di vista della causalità materiale, e frequentemente riscontrata dalla scienza medica, reazioni avverse al vaccino contro il papilloma virus di tipo neurologico, come sostenuto da parte attrice, risolvendosi in cefalea e astenia.

Tale conseguenza pregiudizievole non può ritenersi di gravità tale per cui, se preventivamente prospettata dai sanitari, avrebbe certamente dissuaso gli odierni attori dall’autorizzare la terapia vaccinica.

Per tali ragioni la domanda viene rigettata.

Gli attori vengono condannati al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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