La consulenza tecnica preventiva nei casi di responsabilità medica

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Con la legge Gelli, nei casi di responsabilità medica è obbligatorio ricorrere alla consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, al procedimento di mediazione.

L’importanza cruciale della consulenza tecnica preventiva nei casi di responsabilità medica è un aspetto fondamentale della Legge Gelli. I giudizi in materia di responsabilità medica, a seguito della riforma del 2017, non possono infatti essere instaurati se non dopo aver avviato il procedimento di consulenza tecnica preventiva.

Questo procedimento è previsto e disciplinato dall’articolo 696-bis del codice penale.

Ma vediamo perché è così importante. In premessa, diciamo che la consulenza tecnica preventiva deve essere richiesta con ricorso al Tribunale competente.

Questo, nominerà un ctu incaricato di redigere una perizia che, in via preliminare, accerti l’an e il quantum della responsabilità medica e di tentare di conciliare le parti.

Laddove però non si raggiunga un accordo, tale perizia rimane un valido sostegno. Ciò in quanto permette alla parte di decidere con consapevolezza se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

Tuttavia, è opportuno ricordare che la domanda giudiziale di risarcimento del danno da responsabilità medica diviene procedibile in due casi.

Non solo in quello in cui, dopo aver esperito il procedimento di cui all’articolo 696-bis c.p.c., la conciliazione non sia riuscita. Ma, si ricorda, anche nel caso in cui il predetto procedimento non si sia concluso entro il termine perentorio massimo di sei mesi dal deposito del ricorso con il quale ha preso il via.

Non è tutto. La riforma introdotta dalla Legge Gelli non ha soltanto fissato tale limite temporale, ma ha anche precisato che gli effetti della domanda giudiziale sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del predetto termine perentorio, la parte depositi il ricorso di cui all’articolo 702-bis c.p.c. presso il giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva.

Ora, al procedimento ex articolo 696-bis c.p.c. sono tenute a partecipare tutte le parti coinvolte nella vicenda.

Quindi anche le imprese di assicurazione del medico e della struttura sanitaria. Queste ultime che hanno l’obbligo di formulare un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non intendono formularla.

In merito a questo aspetto occorre ricordare un punto importante.

Se la sentenza che chiude il giudizio di merito è a favore del danneggiato ma l’impresa, nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, non ha formulato l’offerta di risarcimento, il giudice trasmette all’Ivass una copia del provvedimento per tutti gli adempimenti del caso.

Altro punto importante è che per tutte le parti, la mancata partecipazione al procedimento ex articolo 696-bis c.p.c. comporta la condanna alle spese di consulenza e di lite.

E ciò a prescindere dall’esito finale del giudizio. Oltre a ciò, vi è il pagamento di una pena pecuniaria in favore di chi invece è comparso, da determinarsi in via equitativa.

Esiste poi, ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento e in alternativa alla consulenza tecnica preventiva, esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo numero 28/2010.

Bisogna poi rammentare un altro aspetto. Ovvero che l’improcedibilità può essere o eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice al massimo entro la prima udienza.

In queste circostanze, il giudice provvede assegnando alle parti il termine di 15 giorni per presentare l’istanza di consulenza tecnica preventiva dinanzi a sé.

Oppure, per completare il procedimento che sia stato avviato ma non si sia concluso prima della presentazione della domanda.

 

 

 

 

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