Il difetto di legittimazione del genitore che abbia agito per il figlio minore, successivamente divenuto maggiorenne, può essere sanato con efficacia retroattiva qualora il figlio si costituisca, manifestando in modo non equivoco la propria volontà in tal senso
Il Tribunale di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dai due ricorrenti contro la decisione del Giudice di pace di Eboli, poiché l’unico soggetto legittimato alla data di proposizione dell’appello era il loro figlio, nel frattempo divenuto maggiorenne.
Il giudice campano aveva affermato che ove l’evento interruttivo del raggiungimento della maggiore età da parte del minore si verifichi prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte, spetta in ogni caso al soggetto effettivamente legittimato – e, dunque, al minore divenuto maggiorenne nelle more del processo – instaurare il giudizio di impugnazione.
Lo stesso giudice aveva, poi, riconosciuto che il sopravvenuto difetto di rappresentanza processuale del figlio avrebbe potuto essere sanato in ogni stato e grado tramite la costituzione dello stesso, idonea a costituire inequivocabilmente la volontà di sanare gli atti compiuti in suo nome; ma che nel caso di specie, tale costituzione non era mai avvenuta.
Il ricorso per Cassazione
A proporre ricorso per Cassazione è stato allora proprio il figlio dei due ricorrenti, il quale dichiarava di voler ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e nel suo interesse, dai propri genitori, richiamando così l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il difetto di legittimazione del genitore che abbia agito per il figlio minore, successivamente divenuto maggiorenne, può essere sanato con efficacia retroattiva qualora il figlio divenuto maggiorenne si costituisca manifestando in modo non equivoco la propria volontà in tal senso (Cass. 8 novembre 2012, n. 19308).
Ebbene, la Cassazione (sentenza n. 20555/2019) ha accolto il ricorso, richiamando a sua volta, un ulteriore arresto giurisprudenziale che ha affermato il seguente principio di diritto: “il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria”.
Ed infatti, il ragazzo, con la proposizione del ricorso dinanzi ai giudici di legittimità, aveva dichiarato di voler ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dai propri genitori.
La sentenza del Tribunale campano è stata perciò, annullata e la causa rinviata a diverso magistrato, affinché decida sulle domande proposte in appello.
La redazione giuridica
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