Mutata la composizione del collegio deve essere ripetuta l’intera sequenza “apertura del dibattimento/esposizione introduttiva/richiesta di ammissione delle prove. Lo ha ribadito la Quinta Sezione Penale della Cassazione

La vicenda

Con sentenza della Corte di appello di Bari era stata confermata la penale responsabilità di due imputati, padre e figlio, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, commessa in relazione ad una s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Lucera nel 2006.

Il ricorso, proposto dal difensore di fiducia di uno dei due imputati censurava siffatta decisione, tra gli altri motivi, per la violazione dell’art. 525 c.p.p. (e la nullità dell’ordinanza pronunziata dal Tribunale di Lucera e di tutti gli atti successivi) perché, una volta mutata la composizione del Collegio, il Tribunale pugliese non aveva ripetuto la sequenza “apertura del dibattimento/esposizione introduttiva/richiesta di ammissione delle prove”, ancorché espressamente sollecitato dalla difesa; così facendo, aveva disatteso il dictum delle Sezioni Unite n. 2 del 15 gennaio 1999.

La pronuncia è stata ripresa dai giudici della Cassazione che hanno accolto il motivo perché fondato. 

Le Sezioni Unite Iannasso – Sez. U, n. 2 del 15/01/1999- 01 avevano stabilito che “il principio di immutabilità del giudice (alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento) posto dall’art. 525.2 c.p.p. a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite nell’art. 496 c.p.p. e ss.”.

Secondo il chiaro dettato di siffatto autorevole precedente giurisprudenziale la ripetizione della sequenza procedimentale deve avvenire fin dalla fase dell’apertura del dibattimento, con la precisazione che la successiva fase della richiesta di prove e di ammissione di esse deve anch’essa essere integralmente ripetuta.

Sulla scorta dell’evoluzione interpretativa registratasi negli anni successivi, che più volte ha messo in discussione l’estensione della regola giurisprudenziale della Iannasso, le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute sul tema.

La pronuncia è recentissima e risale al 30 maggio 2019 (nel procedimento n. 29466/2018).

Ebbene, in tale occasione il Supremo Collegio han fornito risposta anche al quesito sul “se il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p., richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa”.

La soluzione indicata è che “per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 c.p.p., il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati”.

«Ebbene, la lettura dell’informazione provvisoria autorizza un’interpretazione che vede comunque la necessità che a decidere il processo sia il Giudice che ha disposto l’ammissione delle prove, il che conferma la necessità che tale fase – quella dell’ammissione, appunto sia ripetuta, previa la formulazione delle richieste di parte».

Per tali motivi, con riferimento al caso in esame, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno dovuto concludere con la dichiarazione di nullità della sentenza emessa dai giudici di Lucera e, ai sensi dell’art. 185 c.p.p., comma 1, e anche di quella di appello, con regressione del procedimento nello stato e nel grado in cui era stato compiuto l’atto nullo, vale a dire il giudizio di primo grado.

La redazione giuridica

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