La prescrizione è rilevabile d’ufficio in base ai poteri officiosi del Giudice del Lavoro (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 1 aprile 2025, n. 8554). Con eguale motivazione vedasi Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 1 aprile 2025, n. 8556.
Il caso
La Corte d’appello di Palermo ha respinto l’opposizione proposta dal contribuente avverso un’intimazione di pagamento che aveva quale atto presupposto una cartella di pagamento emessa dall’INPS e notificata dal concessionario Riscossione Sicilia s.p.a.
I Giudici hanno ritenuto che la Corte siciliana, riguardo l’eccezione della prescrizione avanzata dal contribuente, fosse infondata. Irrilevante che INPS abbia notificato due intimazioni di pagamento perché prodotte con atto di costituzione tardivo.
L’intervento della Corte di Cassazione rigetta tutte le censure sul punto e conferma il secondo grado.
Innanzitutto, la produzione della sola ultima pagina delle due notifiche INPS non è decisiva e non supera le motivazioni della Corte di appello la quale ribadisce che la prescrizione po’ essere rilevata d’ufficio. Le altre censure non si confrontano con la ragione decisoria posta a base della sentenza.
Conclusivamente il ricorso viene respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti dell’INPS.
Avv. Emanuela Foligno
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