La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata sull’art. 3 della Legge Balduzzi (L. n. 189/2012) con la sentenza n. 45527/2015.
Come è noto, la norma di legge (interpretata alla luce della precedente sentenza n. 40708/2015, della medesima Sezione – qui già commentata) esclude la responsabilità del medico che si sia attenuto alle linee guida e alle pratiche mediche virtuose (sempre che, in sede processuale, queste siano state allegate e sia stato provato il loro accreditamento da parte della comunità scientifica).
Ciò, tuttavia, secondo la legge, vale solo quando si verta in un caso di colpa lieve.
Qualora la colpa sia più grave, la conformità dell’operato del medico alle allegate e accreditate linee guida e best practices non scuserebbe; orbene: è proprio la definizione di cosa rientri nel concetto di colpa sotteso all’art. 3 della Legge Balduzzi il focus della sentenza in esame.
Dapprima, la IV Sezione, superando la sua precedente giurisprudenza (si vedano le sentenze dell’11-3-2014, Carlucci, e del 24-1-2013, Pagano), orientata a limitare l’ambito scusante della colpa lieve alla sola imperizia, ossia all’errore colpevole del medico nel valutare la sua adeguatezza professionale all’intervento richiesto, procede ad estendere detto ambito anche alle rimanenti figure – imprudenza e negligenza – con particolare attenzione a quest’ultima, sotto le specie dell’accuratezza con cui sono stati svolti i compiti, qualificanti e non, necessari alla resa delle prestazioni pertinenti al caso specifico di fronte a cui si trovi il medico (a titolo di esempio si può addurre quello della somministrazione al paziente di un farmaco per il quale quest’ultimo presenti un’intolleranza documentata – e perciò facilmente conoscibile – non avendo il medico letto con attenzione la documentazione clinica ove essa era segnalata e causando così al paziente una reazione avversa).
Dei tre aspetti che la colpa può assumere (imperizia, imprudenza, negligenza), ora dunque nessuno è più escluso: laddove la colpa dell’esercente la professione sanitaria sia lieve, comunque si configuri (sopravvalutazione delle proprie capacità, avventatezza, trascuratezza), il soggetto potrà andare esente da condanna.
Limitandosi a questa prima parte della pronuncia, vi sarebbe ragione di ritenere che il giudicante abbia inteso apoditticamente ampliare la sfera delle condotte non punibili. L’impressione sarebbe tuttavia solo parzialmente corretta.
Nel prosieguo, la IV Sezione procede infatti ad una precisazione che rende conto, sebbene non senza sollevare qualche nuovo problema, delle ragioni su cui riposa la predetta estensione.
Viene infatti introdotta ufficialmente la valutazione coordinata della pregressa storia clinica del paziente e della “non modificazione” dei sintomi.
Per la precisione, la Corte ha ritenuto che, se da un lato ogni medico debba procedere ad una nuova ed autonoma valutazione del caso del paziente, dall’altro questa valutazione possa e debba tenere in debita ed attenta considerazione la documentazione della di lui storia clinica, specialmente laddove il paziente presenti una sintomatologia sostanzialmente immutata. Di talché, pur essendo necessario che il Giudice esamini la situazione concreta sottoposta al suo sindacato, all’esame non potrà essere estraneo – quale potenziale elemento di esclusione di responsabilità – il fatto che il medico, di fronte ad un quadro clinico praticamente immutato, abbia fatto affidamento sulle precedenti diagnosi dei colleghi.
I nuovi problemi che l’argomentazione solleva, cui accennavamo poc’anzi, stanno, a parere di chi scrive, in ciò: che solo quando si verta in tema di patologie manifestantesi con sintomi sufficientemente delineati e specifici, l’affidamento posto dal medico nelle precedenti diagnosi dei colleghi, di fronte ad un quadro sintomatico immutato, può concretare un caso di colpa lieve. Allorché, invece, i sintomi siano generici, e individualmente e nell’insieme – come purtroppo capita anche in caso di malattie gravi – potrebbe persino sostenersi che proprio l’essersi fidato delle precedenti diagnosi, lungi dal giocare a favore del medico, sia indizio di una negligenza che eccede i limiti della colpa lieve.
E’ evidente che la distanza cronologica tra le diagnosi diviene qui un fattore cruciale. A riprova di ciò, basti sottolineare che la sentenza in commento, dopo una pronuncia assolutoria di I grado ed un ribaltamento, con relativa condanna del medico, in Appello, cassa con rinvio proprio valorizzando la circostanza che questi aveva tenuto conto, rispetto a una sintomatologia identica, di quanto diagnosticato pochi giorni prima da altri colleghi.
Avv. Danilo Droghetti
Per Approfondire:
Linee guida e best practices nella Legge Balduzzi: istruzioni per l’uso – Parte I
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