Una motivazione affidata unicamente alle conclusioni della CTU, non evidenzia la ratio decidenti del Giudice e non lascia trasparire il percorso argomentativo seguito (Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n. 28073 del 9 dicembre 2020)
A seguito di un incidente stradale in cui riportavano lesioni personali entrambi i soggetti coinvolti, agiva in giudizio il soggetto che riportava danni minori dichiarandosi corresponsabile dell’evento. Si costituiva in giudizio l’altro soggetto coinvolto e con domanda riconvenzionale chiedeva l’accertamento della responsabilità esclusiva in capo all’altro. Il Giudice di primo grado dichiarava la responsabilità esclusiva dell’attore e lo condannava a risarcire il danno. La decisione viene impugnata e la Corte d’Appello riformava parzialmente la quantificazione del danno riconoscendo a titolo di personalizzazione del danno l’importo di euro 3.000,00 e ulteriori euro 15.000,00 a titolo di compromissione della capacità lavorativa quantificata dalla CTU nella misura del 7%.
Il danneggiato impugna in Cassazione lamentando come incongruo il riconoscimento della riduzione alla capacità lavorativa quantificata nel 7% che non si allineava all’invalidità civile del 50% che riconosceva, invece, una lesione alla capacità lavorativa specifica più elevata e il mancato riconoscimento del danno morale e del danno estetico.
Gli Ermellini considerano la doglianza fondata.
A fronte di una valutazione del CTU della riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 7%, e del Certificato di invalidità civile nella misura del 50% la Corte non ha spiegato le ragioni per cui ha basato la propria decisione esclusivamente sulla relazione del CTU omettendo di considerare il fatto che risultava il riconoscimento di una lesione della capacità lavorativa specifica più grave da parte della Commissione Medica.
Infatti, le accertate lesioni riportate dalla donna (in particolare: la difficoltà di mantenimento della posizione eretta e i problemi all’apparato urogenitale) risultano in contraddizione logica con la conclusione di difetto di prova della ricorrenza di un danno da lesione alla capacità lavorativa specifica superiore al 7% e con la riconduzione dei detti postumi solo in termini di cenestesi lavorativa.
La Corte territoriale, pertanto, ha errato nell’affidarsi acriticamente alla CTU omettendo le altre risultanze istruttorie.
Riguardo la liquidazione del danno non patrimoniale gli Ermellini ribadiscono che deve essere valutato sia l’aspetto interiore del danno, inerente il dolore, la disistima e la paura, sia quello inerente il peggioramento delle relazioni.
In caso di danno permanente alla salute mentre la misura standard del risarcimento può essere aumentata nella sua componente dinamico-relazionale solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali, dovendosi altrimenti parlare di duplicazione risarcitoria.
Viceversa, in caso di congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute non costituisce duplicazione risarcitoria.
Conseguentemente la Corte di merito ha errato nel non considerare l’aspetto interiore del danno.
Riguardo il danno patrimoniale emergente il Giudice di merito ha errato per non avere tenuto in considerazione la contrazione del reddito derivante dalla lesione alla capacità lavorativa specifica, limitandosi a considerare solo le implicazioni sulla maggior usura e difficoltà nell’attendere le mansioni lavorative.
Per tali ragioni la Suprema Corte cassa la sentenza della Corte d’Appello con rinvio in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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