La decisione a commento tratta dell’utilizzo di Tabelle differenti dalle tabelle milanesi ritenute un mero criterio-guida (Cassazione civile, sez. III, 19/06/2024, n.16924).
La vicenda
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, per i danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 20 agosto 2008, ritenuto il pari concorso di responsabilità e detratto l’importo di 40.000 euro già corrisposto dall’assicurazione, condannava i convenuti, in solido, al pagamento della residua somma di 22.230,79 euro.
Successivamente (sent. 4881/2020), la Corte romana confermava la decisione di primo grado, rigettando anche il gravame inerente la mancata utilizzazione delle tabelle milanesi.
Al riguardo i Giudici di secondo grado hanno premesso che “la mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata e va svolto un giudizio di congruità relativo all’uso di altri criteri, come le cosiddette “tabelle romane”, come compiutamente fatto dal tribunale”. Ed ha osservato che “l’appellante non può limitarsi a contestare il criterio di una liquidazione, pur sempre equitativa, senza operare una confutazione specifica della liquidazione stessa e senza opporre una diversa analitica e ragionata quantificazione da cui possa desumersi una incongruenza della liquidazione”.
La questione arriva in Cassazione
Viene lamentato che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno da sinistro stradale, non è stata eseguita attraverso l’applicazione delle c.d. Tabelle milanesi. La Corte di Appello non avrebbe correttamente valutato la scelta del Tribunale di utilizzare le tabelle romane, e comunque avrebbe motivato tale scelta in maniera insufficiente.
Gli Ermellini evidenziano che, effettivamente, come scelta preferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine di garantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto che manchino criteri indicati dalla legge, la liquidazione equitativa del danno biologico avvenga sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano e periodicamente da esso aggiornate.
Tuttavia è stato anche chiarito che l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ad inficiare la liquidazione equitativa. In altri termini, l’utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è in sé precluso, purché non si arrivi a risultati in contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all’epoca della decisione.
Le tabelle milanesi sono un “criterio guida” e non una normativa di diritto
In buona sostanza le tabelle milanesi si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità e devono ritenersi un “criterio guida” e non una normativa di diritto.
Quando viene censurata la mancata applicazione delle tabelle milanesi, bisogna specificare se e in quale misura l’avvenuta applicazione, nel caso in esame, di tabelle di liquidazione del danno biologico diverse da quelle milanesi abbia determinato una liquidazione del danno meno favorevole (v. Cass. 23/09/2021, n. 25845; 10/06/2022, n. 18840).
Traslando tali regole al caso concreto, il ricorrente si è limitato, da un lato, a dedurre che, al contrario, era stato il Tribunale a non fornire adeguata giustificazione della applicazione di una tabella diversa, fatto questo comunque non dirimente, dall’altro, a dedurre che l’applicazione di una tabella diversa avrebbe comportato la liquidazione di un importo inferiore di oltre 50.000,00 euro, senza però supportare tale affermazione con la necessaria indicazione delle relative basi di calcolo.
Pertanto, in mancanza di qualsivoglia indicazione circa le basi del calcolo svolto dal Tribunale (quanto, in particolare, a percentuale di I.P. riconosciuta; al riconoscimento o meno del danno morale ed ai criteri al riguardo eventualmente utilizzati; ai giorni ed alle percentuali di I.T.), la censura viene rigettata, con conferma della decisione di secondo grado.
Avv. Emanuela Foligno