Malpractice sanitaria, quando si può parlare di perdita di chance?

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malpractice sanitaria

Respinto il ricorso degli eredi di un uomo che chiedeva di conseguire un maggior importo il ristoro dei danni subiti per un caso di malpractice sanitaria

In materia di responsabilità sanitaria, integra “un evidente paralogismo l’evocazione della fattispecie della ‘chance’ (in quanto “fondato sull’equivoco lessicale indotto dalla locuzione ‘perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo’”), giacché, qui, “l’evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli”, sicché, “nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità — sinonimo di incertezza del risultato sperato — ma dal (mancato) risultato stesso, non di ‘chance’ perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale)”. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 25457/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dagli eredi di un uomo (morto nelle more del giudizio) che aveva agito in giudizio nei confronti di un medico  in relazione a un caso di malpractice sanitaria. Nello specifico, la vittima chiedeva il risarcimento dei danni da omessa tempestiva diagnosi di un melanoma localizzato all’avambraccio sinistro.

Il Giudice di prime cure, all’esito di CTU medico-legale il primo giudice accoglieva la domanda, liquidando all’attore la somma di € 25.000,00, di cui € 8.500,00 a titolo di danno morale, considerata la perdita di chances. La Corte d’appello aveva poi respinto il ricorso presentato dallo stesso attore per conseguire un maggior importo del risarcimento.

Gli eredi si erano quindi rivolti alla Suprema Corte lamentando come la sentenza impugnata — sebbene recepisse le conclusioni del CTU, secondo cui l’errore diagnostico aveva determinato un’apprezzabile riduzione delle chance di sopravvivenza entro un range-compreso tra il 20% e il 50% — avesse attribuito rilievo a tale circostanza esclusivamente sotto il profilo del danno morale, mentre la Corte territoriale, anche in ragione della “documentazione tecnica sopravvenuta”, avrebbe “potuto diversamente e maggiormente quantificare la relativa incidenza nel caso di specie in favore dei ricorrenti ovvero in estremo subordine avrebbe comunque dovuto quantomeno disporre un accertamento tecnico”.

I ricorrenti, in particolare, contestavano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui dai documenti prodotti nel giudizio di appello non si sarebbe evidenziata “la sussistenza di un nesso di causalità materiale certo tra il pacifico ritardo diagnostico […] e il decesso”, giacché esso “ben potrebbe essere dipeso dalla malattia in sé”.

I Giudici Ermellini, hanno ritenuto la doglianza inammissibile.

Per la Cassazione la scelta del primo giudice di liquidare, comunque, il danno in questione, sebbene “sub specie” di danno “morale”, aveva assicurato un integrale soddisfazione della pretesa azionata. Non a caso, come i ricorrenti avevano meglio precisato nella propria memoria, la doglianza dagli stessi formulata investiva più che il mancato riconoscimento dello stesso, la (supposta) mancata sufficiente quantificazione della sua “incidenza” nel caso di specie, anche a mezzo di una rinnovata consulenza; nondimeno, in relazione al primo profilo (insufficiente quantificazione del danno da malpractice sanitaria), non poteva che rilevarsi come la stessa risultasse avvenuta equitativamente, risultando, così, non sindacabile in sede di legittimità. Da li il rigetto del ricorso.

La redazione giuridica

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