L’uomo aveva raccontato di aver lasciato la Costa d’Avorio per non essere maltrattato dal patrigno. Inoltre eccepiva di essere affetto da epatite C, senza potersi permettere cure mediche nel proprio Paese
Si era visto respingere, in sede di merito, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. L’uomo, originario della Costa d’Avorio, aveva raccontato di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle violenze dei familiari del patrigno, il quale lo aveva sempre picchiato e maltrattato ed aveva ucciso anche la sua madre naturale.
Circostanze che, tuttavia, secondo i Giudici d’appello, non integravano un pericolo di danno grave ai fini della richiesta di protezione sussidiaria, trattandosi di una situazione di violenza collocata in ambito privatistico, in quanto l’uomo affermava di essere maltrattato da un parente. Oltretutto, mancavano allegazioni in ordine ad eventuali richieste di protezione alle forze dell’ordine e al mancato intervento di queste ultime. Peraltro, sulla base di alcuni rapporti internazionali, la Costa d’Avorio non risultava interessata da violenza indiscriminata.
Il caso, infine, non presentava neppure le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie.
Non emergevano, infatti, ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero; né risultava una situazione di particolare integrazione in Italia, dal momento che il contratto di lavoro determinato prodotto era della durata di un solo mese. Inoltre, non sussistevano particolari patologie necessitanti di terapie non praticabili nel Paese d’origine; dal certificato medico risultava in atti soltanto l’esistenza di una positività all’Epatite C.
Il cittadino ivoriano aveva proposto quindi ricorso per cassazione eccependo, tra gli altri motivi, il fatto di essere affetto da epatite C, “necessitante di cure mediche che in Costa d’Avorio il ricorrente non potrebbe permettersi” e sottolineando di essere titolare da tempo di un contratto di lavoro a tempo determinato nel nostro Paese con plurimi rinnovi.
La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 4376/2020, ha ritenuto il ricorso inammissibile in virtù delle genericità delle censure mosse dal ricorrente.
Il Giudice del merito, infatti, aveva già preso in considerazione gli elementi oggetto di doglianza, ritenendoli insufficienti ai fini dell’accoglimento dell’istanza, a fronte del primario mancato rilievo di situazioni di vulnerabilità nel Paese d’origine. In particolare, in relazione alle condizioni di salute del richiedente e alla questione relativa all’impossibilità, in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, di permettersi le cure necessarie, la Corte d’appello aveva affermato che lo stesso certificato medico prodotto, attestante l’esistenza di una positività all’epatite C e la necessità di controlli successivi, escludeva espressamente la necessità di terapie e tale statuizione non era stata efficacemente censurata.
La redazione giuridica
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