Mansioni incompatibili con disabilità: non per la Cassazione

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Respinto il ricorso di un lavoratore che riteneva le mansioni assegnategli dalla Società datrice incompatibili con la sua condizione di accertata disabilità

Con l’ordinanza n. 25396/2020 la Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva la condanna della Società datrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla sua adibizione a mansioni da accertarsi come incompatibili con la propria condizione di accertata disabilità nonché all’emanazione di un provvedimento organizzativo che ne consentisse la ricollocazione in una posizione lavorativa idonea e dignitosa.

I Giudici del merito avevano riconosciuto congrua la posizione di “operatore attività ausiliarie sviluppo colore” assegnata al ricorrente dalla Società datrice ove svolta con l’uso di opportuni dispositivi di protezione individuale, segnatamente dei guanti ad alto scorrimento. Pertanto, avevano limitato il danno non patrimoniale derivato al lavoratore dalla sindrome del tunnel carpale di origine professionale.

La decisione della Corte territoriale, in particolare, discendeva  dall’aver questa ritenuto infondate o inammissibili le censure nel merito della pronunzia di primo grado date dall’aver il Tribunale omesso di considerare le condizioni di salute del ricorrente ai fini della valutazione della congruità delle mansioni offertegli, viceversa presa in considerazione anche sotto il profilo della peculiare modalità di sicura esecuzione della mansione stessa, dall’adesione acritica alle conclusioni dell’espletata CTU medico-legale che sancivano la compatibilità dell’impiego prospettato dalla Società, dalla conseguente statuita congruità della posizione lavorativa offertagli, dalla mancata liquidazione dei danni rivendicati, esclusa in ragione della mancata prova delle condotte illegittime da cui sarebbero derivate.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il lavoratore contestava alla Corte territoriale l’aver disatteso la regola che assume derivare dalla disciplina posta a tutela del lavoro degli invalidi, nella specie data ratione temporis dalla legge n. 482/1968, che impone all’impresa l’inserzione dell’invalido in mansioni non operative, onerando l’impresa stessa della prova dell’impossibilità di adeguarsi ad essa e l’essere incorsa, altresì, nel gravare il ricorrente dell’onere di indicare le posizioni di lavoro disponibili che sarebbero risultate rispettose dell’obbligo prospettato a carico della Società datrice e facendone discendere, in difetto di tale allegazione, l’inammissibilità della pretesa, nel malgoverno della regola sulla distribuzione degli oneri probatori.

Il ricorrente, inoltre, imputava al Giudice dell’appello di aver erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno motivato dal difetto di condotte illegittime, causative del medesimo e ciò sulla base del rilievo per cui tutte le mansioni affidate al ricorrente, siccome ontologicamente diverse e contrastanti con le mansioni “sedentarie” all’invalido riservate per legge, dovrebbero considerarsi illegittime ed espressione di un diffuso inadempimento del datore.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso.

La Cassazione ha infatti evidenziato quanto statuito dall’art. 20 I. n. 482/1968, e poi ribadito dall’art. 10, I. n. 68/1999, ovvero che “è in facoltà al datore di adibire il prestatore invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni di salute dell’invalido”. Una previsione che, nel caso in esame, legittimava le scelte procedurali dei giudici del merito quanto all’accertamento compiuto, incentrato sulla compatibilità delle mansioni offerte con lo stato di disabilità, emersa con chiarezza dall’espletata CTU; legittimazione da cui discendeva la correttezza della gestione dell’onere probatorio, posto sotto tale profilo a carico della datrice, della valutazione circa l’inconfigurabilità di condotte illegittime della Società, della qualificazione in termini di inammissibilità della pretesa all’assegnazione a mansioni diverse a fronte della mancata contestazione della compatibilità di quelle offerte.

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