No alla revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne che non ha raggiunto in pieno l’autonomia economica

Con l’ordinanza n. 19077/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre contro la decisione dei Giudici del merito di rideterminare a suo carico, in seguito al divorzio con la ex coniuge, una cifra pari a 300 euro da corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della figlia, nata nel 1993.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che dall’istruttoria espletata in primo grado e dalle stesse dichiarazioni della figlia  era emerso che la stessa si era avviata al lavoro, seppure con contratti a termine e a tempo parziale, ed aveva pertanto raggiunto l’autosufficienza economica.

A suo avviso, dunque, la Corte territoriale non aveva fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di respingere il ricorso in quanto inammissibile.

Dal Palazzaccio hanno infatti rilevato come il Collegio distrettuale, con adeguata motivazione, avesse esaminato i fatti allegati dal padre a sostegno della richiesta di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia ritenendo, in base alle risultanze istruttorie (buste paga, residenza anagrafica della figlia presso la casa materna, natura e compenso del rapporto lavorativo documentato e cessazione di quello precedente svolto in Svizzera), che la ragazza non avesse raggiunto in pieno l’autonomia economica, rimarcando il suo diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza.

La violazione di legge denunciata dal ricorrente veniva prospettata sulla base dell’assunto, imprescindibile, che fosse provata l’autosufficienza economica della figlia maggiorenne ed era, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

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