L’obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente

La vicenda

Il ricorrente, nell’ambito di giudizio di separazione giudiziale, aveva chiesto la revoca del contributo di mantenimento disposto a suo carico in favore della figlia maggiorenne.

A fondamento della domanda, aveva indicato la circostanza che la ragazza, a far data dal mese di luglio del 2018 non era più residente con la madre e risultava aver costituito proprio nucleo familiare avendo avuto, nel mese di giugno del 2019, anche una bambina, figlia del compagno (dipendente dell’Arma dei Carabinieri).

Ebbene, quest’ultima, pur non contestando la circostanza della costituzione di autonomo nucleo familiare, aveva sostenuto che tale sopravvenienza, di per sé, in assenza di specifica prova sulla propria autonomia economica non potesse giustificare la richiesta di revoca.

L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

L’adito Tribunale di Perugia (Prima Sezione, 1/6/2020) ha ricordato che “l’obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo o avendo deciso, volontariamente, di interrompere tale percorso, non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l’età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori”.

Inoltre l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (Cass. civ. VI-1 N. 6509 del 14 marzo 2017 secondo cui il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare una attività lavorativa).

Applicando tali criteri – più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità – al caso in esame, il giudice del capoluogo umbro ha ritenuto giustificata la domanda di revoca del contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia.

Neppure la madre aveva contestato che la figlia avesse, ormai da tempo, costituito autonomo nucleo familiare, iniziando una stabile relazione di convivenza con il compagno dal quale aveva anche avuto, nel mese di giugno del 2019, una bambina. Quest’ultimo, peraltro, svolgeva regolare attività lavorativa, quale appartenente all’Arma dei Carabinieri.

La prova della raggiunta autosufficienza economica della ragazza era desumibile, dunque, da tutta una serie di elementi presuntivi, correttamente allegati dal ricorrente e non oggetto di specifica contestazione da parte della madre che si era limitata, genericamente, a chiedere il rigetto dell’istanza. Il contributo di mantenimento in favore della ragazza è stato pertanto revocato.

Avv. Sabrina Caporale

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