Il CTU ha precisato che sussistono i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 561/2021 del 24/11/2021 RG n. 38/2020)
Esperita negativamente la procedura amministrativa, il lavoratore cita a giudizio l’Inail invocando il riconoscimento del diritto a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n.38 per malattia professionale (meniscopatia bilaterale) contratta nell’esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa, vantando postumi invalidanti permanenti nella misura del 22%.
All’esito della prova per testi e della C.T.U. espletata l’origine professionale della malattia denunciata dal ricorrente, riconducibile a specifica previsione tabellare (MP 79, Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue), risulta provata.
I testi hanno confermato che il ricorrente ha svolto attività lavorativa di operaio nel settore dell’edilizia, addetto ad opere di armo e disarmo di strutture per la realizzazione di costruzioni in cemento armato, attività svolta per otto ore al giorno e nel corso della quale è spesso costretto ad assumere posture incongrue con flessione sulle ginocchia, oltre ad essersi occupato della posa in opera di piastrelle e massetti, attività che costringe a rimanere in posizione inginocchiata per l’intera durata del ciclo lavorativo.
Si tratta di attività che comportano sovraccarico biomeccanico del ginocchio, come tali rientranti nella previsione della citata voce n.79 della tabella delle malattie professionali.
Il C.T.U. è pervenuto alla conclusione che effettivamente il ricorrente è affetto meniscopatia bilaterale ed ha specificato l’incidenza invalidante nella misura del 10%, pari, in cumulo con invalidità derivante da pregresse tecnopatie già riconosciute, al 16% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Il Consulente ha inoltre precisato che sussistono i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda viene accolta e l’Inail viene con dannato alla erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita di cui all’art.13 comma 2 lett. B del D.Lgs.23.02.2000 n. 38, commisurato all’accertato grado di inabilità del 10 %, pari, in cumulo con invalidità derivante da pregresse tecnopatie già riconosciute, al 16% secondo quanto previsto dalla ” tabella indennizzo danno biologico ” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati sono dovuti gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412 \1991.
In base alla soccombenza le spese di lite e di CTU vengono poste a carico dell’Inail.
Avv. Emanuela Foligno
Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui
Leggi anche:
Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio