Non è esercizio abusivo della professione se i tecnici di radiologia medica svolgono esami senza la presenza del medico

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La vicenda avrebbe potuto definirsi  davvero curiosa se non avesse avuto risvolti penali gravi e delicati. Due tecnici di radiologia in servizio presso il Distretto di Marlia – insieme al Direttore Sanitario ed al Direttore U.O. di Radiologia – venivano rinviati a giudizio per esercizio abusivo di professione medica, ai sensi dell’art. 348 c.p. e per rifiuto di atti di ufficio ai sensi dell’art. 328 c.p., in quanto svolgevano la attività professionale in assenza di un medico radiologo in loco.

La “costante” assenza era dovuta al pensionamento di uno dei due radiologi ed al trasferimento presso altro presidio ospedaliero dell’unico specialista in radiologia rimasto. Pertanto, i tecnici radiologi incriminati, avevano solo due possibilità: o incrociare le braccia (magari optando per una aspettativa o per lunghi periodi di malattia), oppure continuare – pur in assenza del medico radiologo – a svolgere la propria attività, in attesa che dalla Direzione Sanitaria venisse risolto il problema. I tecnici optarono per questa seconda ipotesi, dalla quale scaturì una indagine penale ed il loro rinvio a giudizio.

Fortunatamente però la vicenda ha avuto un esito assolutorio, poiché il Tribunale di Lucca, con la Sentenza depositata il 4 settembre 2014 ha prosciolto da ogni accusa sia i tecnici che i dirigenti sanitari. La motivazione del Tribunale di Lucca si fonda prima di tutto sull’analisi del D.M. 746/1994, il quale nell’art. 1 co. 2 dispone che “il tecnico sanitario di radiologia medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31.1.1983 n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitaria, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti”. Pertanto la norma sopra riportata consente espressamente ai tecnici di effettuare, su prescrizione medica e secondo le direttive anche di carattere generale fornite dal medico, tutti i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome senza mezzi di contrasto.

La autonomia – seppur limitata – dei tecnici di radiologia è vieppiù confermata da un documento dell’Istituto Superiore di Sanità che consente al tecnico radiologo di raccogliere il consenso in formato da pazienti di sesso femminile sui rischi dei raggi X nel corso di una eventuale gravidanza. Nel caso di specie, rileva il Tribunale, l’attività dei tecnici veniva svolta in telegestione, ossia mediante la trasmissione di immagini radiografiche all’Ospedale di Campo di Marte di Lucca dove le stesse venivano lette e refertate da un medico radiologo.
Il collegio giudicante, sulla scorta di una perizia medica, evidenzia che quella svolta dagli imputati era comunque inquadrabile nella “radiologia di base”, ove i rischi sono comunque contenuti.

Anche sotto l’esame del profilo psicologico del reato i due tecnici ed i dirigenti sanitari escono indenni: a parere del collegio, infatti, non risulta essere stato operato alcun indebito rifiuto di atti del loro ufficio, poiché sono stati rispettati sempre i tempi e le procedure della refertazione a distanza, che hanno garantito la continuazione del servizio di Radiologia. E’ emerso in maniera chiara allora come non vi sia stato alcun esercizio di compiti propri del medico specialista in radiologia, né alcuna indebita invasione di campo, men che meno sotto il profilo del dolo, a differenza di quanto aveva ipotizzato la Procura della Repubblica, tant’è che è stato lo stesso Pubblico Ministero in udienza a chiedere l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Tutto è bene quel che finisce bene verrebbe da dire. Non possiamo però esimerci dall’auspicare che analoghe situazioni in futuro possano essere risolte già in fase di indagini preliminari, magari con una richiesta di archiviazione, senza arrivare al dibattimento, e senza obbligare a difendersi chi svolge con solerzia e professionalità il proprio lavoro, cercando persino di colmare le falle del sistema.

 

Avv. Francesco Abbate
(avvocato del foro di Latina)

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2 Commenti

  1. Vorrei segnalare che la locuzione “radiologo”, da sola non accompagnata da alcun altro sostantivo, indica il medico specialista in radiologia (e non il tecnico, per il quale si può utilizzare la locuzione “tecnico di radiologia” o “tecnico radiologo”, ma mai “radiologo” da solo).
    Dunque “i radiologi” sono i medici radiologi e non i tecnici radiologi.
    L’articolo, così come scritto, può generare confusione (suggerirei di correggere).

    Fonte: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/radiologo.shtml

    Saluti
    T D’Anna

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