Ai fini dell’integrazione del delitto di omessa assistenza familiare, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, non fa venir meno il reato, atteso che la la fattispecie incriminatrice è collegata ad una situazione “ex lege” e non alla filiazione naturale
La Corte di Appello di Messina aveva confermato la condanna a quattro mesi di reclusione, 400 euro di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata dal giudice di primo grado a carico dell’imputato, per il reato di cui all’art. 570 c.p., commi 1 e 2 (omessa assistenza familiare), per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore.
Tramite il proprio difensore di fiducia, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’errore in cui era incorso, per aver ritenuto di non essere più tenuto al mantenimento della figlia, avendo appreso che quest’ultima fosse, in realtà, figlia di un altro padre.
Col secondo motivo aveva, invece, denunciato la violazione di legge in ordine all’omessa sospensione del giudizio penale in attesa del passaggio in giudicato della sentenza civile relativa al giudizio per il disconoscimento di paternità.
La Corte di Cassazione (Sesta Sezione, sentenza n. 8144/2020) ha dichiarato manifestamente infondati entrambi i motivi.
Costituisce, infatti, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, dovendosi ritenere necessario al riguardo il passaggio in giudicato della sentenza civile che accolga la relativa domanda di disconoscimento della paternità (Sez. 6, 11/02/2010).
Si è anche detto che “ai fini dell’integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera “ex nunc” e non “ex tunc“, atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione “ex lege“, non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l’elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell’inesistenza del rapporto di filiazione” (Sez. 6,14/04/2008).
La decisione
Quanto al secondo motivo, la Corte di appello aveva correttamente osservato come l’ignoranza della legge extra-penale, trattandosi di norma che integra il precetto penale, non poteva essere intesa come errore di fatto, e quindi non elideva il dolo; peraltro, era stato accertato che l’imputato si fosse sottratto in modo arbitrario agli obblighi di assistenza verso la figlia naturale, ancor prima che venisse dichiarata l’inefficacia del riconoscimento.
Per tutte queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La redazione giuridica
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