In relazione alla valutazione dell’omessa diagnosi di aneurisma cerebrale la Corte d’Appello ha concluso in maniera opposta rispetto al Giudice di primo grado, senza indicare le motivazioni allo scopo di rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 200 del 11 gennaio 2021)

Con sentenza dell’11/5/2017 la Corte d’Appello di L’Aquila, accoglieva il gravame dall’Ausl di Teramo e riformava la decisione del Tribunale di Teramo rigettando la domanda di risarcimento danni derivanti dall’erronea valutazione dei sintomi e della omessa diagnosi di aneurisma cerebrale da parte dei sanitari del Pronto soccorso dell’Ospedale da cui il paziente veniva dimesso senza essere sottoposto ad approfondimenti diagnostici né mantenuto in osservazione, venendo la mattina seguente ricoverato d’urgenza presso il Centro Rianimazione e Terapia Intensiva ove veniva effettuata una Tac cranio che rivelava la presenza di “un’estesa raccolta emorragica delimitata da una zona di ipodensità da fatti edematosi”.

Il paziente ricorre in Cassazione lamentando che la Corte territoriale introduceva d’ufficio il rilievo che la prestazione eseguita comportava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, senza previamente provocare il contraddittorio sul punto.

Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata.

“La questione concernente la necessità della soluzione da parte del prestatore d’opera di problemi tecnici di speciale difficoltà implicata nel caso concreto dalla prestazione professionale al medesimo richiesta può essere sollevata dal Giudice d’ufficio, sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un’eccezione in senso stretto.”

Il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa è, e rimane, principio fermo, e deve essere dichiarata la nullità della sentenza in ipotesi di rilievo d’ufficio del Giudice di una questione non previamente sottoposta all’attenzione delle parti.

Ebbene, la Corte d’Appello abruzzese ha d’ufficio ritenuto, senza previamente invitare le parti ad argomentare al riguardo “innegabile che nella situazione la diagnosi presentasse un grado elevato di difficoltà tecnico-scientifica tale da configurare un errore sanzionabile ed un danno risarcibile solo in caso di colpa (imperizia) grave, secondo la previsione del richiamato art. 2236 c.c.”.

Concludendo non esserci colpa grave nel comportamento dei sanitari del Pronto Soccorso.

Gli Ermellini ritengono le doglianze fondate e ribadiscono che “allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche”.

Inoltre, il Giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.

La Corte d’Appello ha errato poiché ha disatteso tali principi.

Nello specifico, laddove, a fronte delle affermazioni del Giudice di primo grado fondate sulle risultanze della CTU secondo cui: “ a) l’orientamento dei sanitari dell’Ospedale fu che il paziente fosse rimasto vittima di una poussee ipertensiva accompagnata da cefalea intensa, risolta con la terapia medica in pronto soccorso, che… non avrebbe evidentemente comportato ulteriori conseguenze; b) i sanitari con la dovuta diligenza e con un’anamnesi corretta avrebbero dovuto sospettare la possibilità della presenza della grave patologia successivamente conclamatasi e attraverso l’effettuazione di una TAC orientare la diagnosi, la prognosi e la terapia, essendo comunque altamente verosimile che l’individuazione attraverso TAC cerebrale di una emorragia subaracnoidea che avrebbe condotto rapidamente il paziente in sala operatoria per un intervento neurochirurgico, avrebbe evitato l’emorragia intraparenchimale successiva, cioè estesa all’interno del parenchima cerebrale, che deve essere considerata la diretta responsabile dei danni neurologici sofferti e residuali al paziente”, si limitava ad affermare di non poter “fare a meno di sottolineare le anomalie del caso clinico sottoposto all’esame dei sanitari siccome caratterizzato…dall’assenza di alcun sintomo neurologico” e che le “peculiari caratteristiche oggettive del caso in esame, ed in particolare la immediata remissione dei sintomi (ipertensione e cefalea), hanno avuto l’effetto di “depistare” il corretto inquadramento diagnostico tanto nell’ipotesi, assai poco probabile, che al momento del ricovero fosse già in atto l’emorragia quanto, a maggior ragione, nell’evenienza che si trattasse di una cefalea c.d. sentinella e cioè prodromica al futuro evento emorragico”, essendo “in ogni caso… innegabile che, nella situazione data, la diagnosi presentasse un grado elevato di difficoltà tecnico-scientifica tale da configurare un errore sanzionabile ed un danno risarcibile solo in caso di colpa (imperizia) grave, secondo la previsione del richiamato art. 2236 c.c.; colpa grave che fermo restando il margine di discrezionalità ed incertezza delle scelte inscindibilmente connesso a tutte le scienze non esatte (quale è la medicina) – ad avviso della Corte non è riconoscibile nel descritto comportamento dei sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale per tutte le ragioni fin qui esposte ed in conformità alla giurisprudenza richiamata”.

In buona sostanza la Corte d’Appello ha concluso in maniera opposta rispetto al Giudice di primo grado, senza indicarne in modo idoneo le motivazioni allo scopo di rendere comprensibile l’iter logico-giuridico seguito.

Oltretutto, la Corte d’Appello ha omesso di considerare, in virtù del principio di non contestazione, pacificamente acquisita la prova che anche secondo i Sanitari era necessario tenere il paziente “in osservazione in ambiente ospedaliero per eseguire una consulenza neurologica ed una TAC cranio”.

Ne deriva che la motivazione dell’impugnata sentenza sia del tutto apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione per nuovo esame.

Avv. Emanuela Foligno

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