Per la Cassazione grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’esistenza di provvedimenti amministrativi che escludono la sussistenza dell’obbligo di destinare, in prossimità di parcheggi a pagamento, aree destinate al parcheggio gratuito

Con l’ordinanza n. 15678/2020 la Cassazione si è pronunciato sulla controversia tra il Comune di Roma e la destinataria di un verbale di accertamento per sosta senza esposizione del titolo di pagamento. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale in sede di appello, avevano rigettato il ricorso della donna, fondato sulla dedotta creazione, da parte del Comune, di parcheggi a pagamento nella zona in cui la violazione contestata si assumeva commessa, comportante l’illegittima restrizione della sede stradale. In secondo grado, inoltre, la ricorrente contestava l’assenza in quell’area di spazi adibiti al parcheggio gratuito in misura paritetica rispetto agli spazi adibiti al parcheggio a pagamento, ma il Giudice rigettava l’argomentazione evidenziando che l’esiguità delle aree destinate al parcheggio gratuito nella zona in questione risultava del tutto indimostrata.

La Suprema Corte, tuttavia, ha disposto la cassazione della pronuncia con rinvio al Tribunale per un nuovo esame del caso.

Gli Ermellini hanno spiegato che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente che lamenti la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell’esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice della strada.

In tal senso, gli assunti della ricorrente, concernenti sia il restringimento della sede stradale nel luogo della contestata infrazione in dipendenza della presenza di parcheggi a pagamento sia l’esiguità delle aree riservate al parcheggio gratuito, senza dubbio rivestivano valenza. “Non solo giacché – contrariamente all’affermazione del Tribunale di Roma – costituiscono propriamente “fatti” da riscontrare debitamente. Ma rivestono valenza, altresì, giacché costituiscono “fatti” da riscontrare alla luce dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione comunale, finalizzato, propriamente, sia a dar ragione dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, ai sensi dell’art. 7, comma 8, prima parte, c.d.s., un’area adeguata destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, a dar ragione dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo”.

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