Applicata dal Tribunale di Milano la massima personalizzazione del danno nei confronti di una donna vittima di atti persecutori

La personalizzazione del danno va applicata, e adeguatamente motivata, in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili, qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.

In tali termini si è espresso il Tribunale di Milano (sez. X,  Ordinanza n. 4396 del 22 luglio 2020, Giudice Dott. Spera).

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., una donna, vittima di atti persecutori accertati con sentenza passata in giudicato, chiedeva la condanna dello stalker al risarcimento dei danni subiti e non liquidati dal Giudice penale.

Il Tribunale di Milano esaminata la documentazione prodotta dall’attrice ed espletata la CTU, riconosce la responsabilità in relazione alle condotte penalmente rilevanti poste in essere e  condanna l’autore del reato al risarcimento dei danni.

La causa è stata istruita attraverso l’esecuzione di Consulenza d’Ufficio Medico Legale  che ha riconosciuto in capo alla donna una inabilità temporanea parziale al 75% per 21 giorni e una inabilità temporanea parziale al  50% per 180 giorni con postumi permanenti nella misura del 5%.

Nel liquidare il danno alla vittima il Tribunale affronta la tematica della personalizzazione del danno biologico invocata.

Al riguardo viene sottolineato che il danno alla vita di relazione “è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico-legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili, qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.”

Nel caso esaminato vengono ritenuti sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale con la massima personalizzazione “considerate le significative conseguenze dinamico-relazionali subite dall’attrice e alla particolare intensità della sofferenza interiore cagionata dalle condotte criminose.”

Accolte, dunque, le conclusioni assunte dal CTU sull’accertata inabilità temporanea e sulla sussistenza di postumi permanenti nella misura del 5%, il Tribunale rammenta che la Corte Costituzionale ha affermato che “ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all’integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”.

Vieppiù, le Sezioni Unite hanno chiarito che nell’alveo del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E’ compito del Giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.

In altri termini, il Giudice “deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.

Ancora le Sezioni Unite, riferendosi al danno alla salute, hanno statuito che  “non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale”.

Tale danno alla vita di relazione “è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico-legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili”.

Riguardo la personalizzazione del danno biologico il Tribunale di Milano segue il noto orientamento secondo cui le conseguenze della menomazione patite rapportate alla peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.

Ciò che rileva, dunque è la conseguenza straordinaria e non ordinaria che la lesione ha comportato, quale ad esempio nel caso esaminato, la particolare sofferenza interiore dell’attrice e l’incidenza delle violenze subite sulla sua vita relazionale.

Il Tribunale di Milano accoglie la domanda della donna e liquida il danno non patrimoniale con la massima personalizzazione.

Avv. Emanuela Foligno

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