L’attività istruttoria ha dimostrato che la caduta è avvenuta a causa dello sganciamento degli sci e pertanto nessuna responsabilità sorge in capo al Comune per l’assenza di barriere protettive (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. II, Sentenza n. 941/2021 del 23/06/2021 RG n. 3743/2016)

Vengono citati a giudizio il Comune e la Compagnia Assicuratrice, onde vederli condannati in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 41.043,00 a titolo di risarcimento del danno patito. L’attore deduce che in data 04.02.2013, alle ore 10:00 circa, percorrendo con gli sci la “Pista Nord” di proprietà del Comune, precipitava in un burrone adiacente a causa dell’assenza di barriere protettive, riportando gravissime lesioni personali.

Sul posto intervenivano prontamente i militari della Guardia di Finanza che, prendendo atto dell’accaduto, redigevano relazione di intervento con contestuale comunicazione della notizia di reato. I militari in parola provvedevano, inoltre, all’audizione a SIT dei testimoni presenti.

In ragione della caduta, l’attore veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria dove veniva sottoposto ad operazione chirurgica d’urgenza a causa delle gravi lesioni riportate al cuoio capelluto.

Si costituisce in giudizio il Comune deducendo che la caduta si sarebbe verificata per una causa accidentale riconducibile alla perdita di controllo degli sci da parte dell’attore il quale non avrebbe tenuto una condotta idonea alla pratica dello sport ; con la conseguenza che il comportamento colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. sarebbe idoneo a recidere in toto la sussistenza del nesso di causalità.

La causa veniva istruita mediante prove testimoniali.

Preliminarmente, il Tribunale richiama l’art. 4 della L. 363 del 24.12.2 003 a tenore del quale ” i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste…”, con tale previsione il legislatore sancisce infatti la possibilità di agire in via extracontrattuale nei confronti del gestore ogni qualvolta sia ad esso ascrivibile un danno determinato dalla mancata ottemperanza agli obblighi inerenti alla messa in sicurezza dei tracciati”.

Ciò posto, la domanda dell’attore è inquadrabile nella responsabilità per custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c.

Ebbene, con riferimento al caso specifico, l’espletamento di attività sportiva implica da parte dell’atleta l’accettazione del rischio tipico di essa, e cioè il c.d. rischio consentito o elettivo, costituente la normale alea inerente la pratica sportiva in questione: questo comprende, in particolare, la probabilità dell’errore di manovra e del gesto sportivo , compresa il corretto utilizzo degli sci e della strumentazione necessaria allo svolgimento della pratica sportiva.

Escluse, invece, le conseguenze straordinarie connesse ad una speciale pericolosità dell’attività in concreto svolta, rispetto alle quali – ove prevedibili – si configura un onere del gestore dell’impianto sportivo di predisporre le necessarie misure, idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica disciplina.

Ciò significa, che non vi è un obbligo di tutela generalizzato che imponga di disporre ovunque protezioni per impedire eventi lesivi agli utenti delle piste, essendo di norma sufficiente che queste siano costantemente battute e mantenute in modo tale da rispettarne i caratteri tecnico – morfologici in vista dei quali è stata rilasciata la concessione, e non presentino insidie o trabocchetti.

Non può ritenersi che la Pista Nord, qualificata come pista rossa e luogo della caduta, presentasse profili di pericolosità tali da suggerire l’adozione di specifiche cautele.

Ed ancora, nessuna norma specifica impone l’obbligo della predisposizione di recinzioni finalizzate ad evitare la fuoriuscita degli atleti dal percorso.

L’attore percorreva in maniera del tutto libera la pista da sci e l’attività istruttoria svolta ha dimostrato che il sinistro è stato determinato dallo sganciamento e/o slacciamento degli sci.

Conseguentemente è verosimile che gli sci non fossero adeguatamente indossati.

Difatti, i Militari intervenuti sul luogo del sinistro hanno dato atto che gli sci erano regolati in modo difforme sullo scafo dello scarpone.

I testi hanno riferito che all’attore si sono slacciati gli sci e che lo stesso scivolava andando a finire fuori pista e, quindi, è da considerarsi reciso ogni nesso di causalità tra l’evento e l’omissione colposa asseritamente ascritta in capo al Comune convenuto.

Per tali ragioni, la domanda attorea viene rigettata non essendo configurabili elementi idonei a giustificare una responsabilità del Comune in relazione al sinistro dedotto in giudizio.

L’attore viene condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dal Comune per l’importo di euro 3.972,00, oltre accessori, e dalla Compagnia d’Assicurazione per il medesimo importo.

Avv. Emanuela Foligno

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