La procura alle liti invalida può essere sanata con l’assegnazione da parte del giudice di un termine perentorio per la rinnovazione

I vizi della procura alle liti sono sempre sanabili perché il giudice è tenuto ad assegnare termine per il rilascio o il rinnovo della stessa.

Il principio è affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 16252/2020 .  Dice la Suprema Corte che la procura alle liti anche quando abbia vizi gravi può essere sanata, perfino quando è assente, infatti laddove il giudice rilevi un difetto di rappresentanza in giudizio è comunque tenuto a concedere termine alla parte per il rilascio o il rinnovo della procura.

Nel caso di specie, in un giudizio di lavoro, in cui il lavoratore citava il proprio datore, il convenuto eccepiva un difetto di ius postulandi in quanto nella procura alle liti era riportata la dicitura “nel presente procedimento di fallimento”. Il giudice del gravame riteneva che la procura afferisse ad altro giudizio e pertanto accoglieva il motivo di gravame sollevato dal datore di lavoro.

Il lavoratore decideva dunque di impugnare la decisione della Corte d’Appello dinanzi la Suprema Corte di Cassazione. 

Con il primo motivo di impugnazione lamentava che la Corte non avesse a sufficienza motivato la  propria decisione, esponendo in modo esaustiva le ragioni di fatto e di diritto. Con il secondo e principale motivo di impugnazione contestava alla Corte d’Appello di aver ritenuto invalida la procura senza aver previamente indagato la comune intenzione delle parti. Con l’ultima doglianza rilevava che la Corte non avesse minimamente valutato la possibilità di sanare i vizi della procura alle liti, ritenendola inesistente.

La Suprema Corte accogliendo la domanda del ricorrente stabiliva che laddove un giudice rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza ovvero di autorizzazione, che determini la nullità della procura, il giudice deve assegnare alla parte termine perentorio per la costituzione, il rilascio della procura alle liti o la rinnovazione della stessa.

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