Provvisionale assegnata alla parte civile, termini di adempimento

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provvisionale

L’omessa indicazione da parte del giudice di un termine per l’adempimento della provvisionale assegnata alla parte civile determina l’immediata esigibilità della prestazione

“Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile – cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza”. E’ il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 23742/2020.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del capoluogo di provincia marchigiano aveva respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un imputato con sentenza irrevocabile dello stesso Tribunale.

L’ordinanza osservava che il beneficio era stato condizionato al pagamento della provvisionale, ma per tale adempimento non era stato stabilito alcun termine. Di conseguenza, si doveva ritenere operante, anche per la condizione apposta al beneficio, il termine quinquennale di cui all’art. 163 del codice penale, non ancora decorso.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva che, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, essa doveva essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, doveva essere revocato il beneficio sottoposto a condizione.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto fondato il ricorso disponendo l’annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.

Quest’ultimo provvedimento, per la Cassazione, aveva ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato, in relazione all’imposizione di obblighi ai sensi dell’art. 165 cod. pen., con l’applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, previsto dall’art. 163 cod. pen., il cui decorso, senza la commissione di nuovi reati, è condizione per conseguire l’effetto estintivo del reato, ai sensi dell’art. 167 cod. pen.

La decisione aveva condiviso un orientamento in base al quale “in caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell’art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto)”.

La condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento. Ne consegue, quindi, che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 cod. civ., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione.

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