Qualificazione giuridica del fatto, ricorso ammesso solo se ‘eccentrica’

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qualificazione giuridica del fatto

La Cassazione chiarisce, pronunciandosi sul ricorso di un imputato condannato per tentata estorsione, le circostanze in cui è possibile contestare la qualificazione giuridica del fatto davanti alla Suprema Corte

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata “ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato”.  

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11126/2020 confermando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nel pronunciarsi sull’impugnazione di una sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Messina che condannava l’imputato a una pena di tre anni di reclusione e cinquemila euro di multa per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti contro familiari, uccisione di animali.

Il ricorrente eccepiva, davanti ai Giudici del Palazzaccio la violazione di legge con specifico riferimento alla errata qualificazione del reato di tentata estorsione, “vedendosi in ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di estorsione”.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alla alle argomentazioni proposte. Nel caso in esame, infatti, gli Ermellini hanno sottolineato come la tesi difensiva fosse generica oltre che all’evidenza illogica ed errata, “atteso il riferimento ad una pretesa economica, fatta valere con violenza e minacce, che si assume derivante da obblighi scaturenti dal rapporto coniugale come se il matrimonio di per sé fosse fonte di obbligazione rispetto a qualsiasi richiesta di danaro”. Da li la decisione di respingere il ricorso in quanto inammissibile con la conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende pari a tremila euro.

La redazione giuridica

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