I Giudici di merito si sono discostati dalle conclusioni dei periti solo con riferimento al giudizio controfattuale, mentre piena adesione vi è stata in ordine al c.d. giudizio esplicativo (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 17 gennaio 2025, n. 2035).
Il caso
Tribunale e Corte di Napoli hanno confermato la condanna del ginecologo in servizio presso l’Ospedale San Gennaro di Napoli che ebbe in gestione, durante il parto, la paziente gravida alla quarantunesima settimana, in ordine al delitto di cui all’art. 589 c.p. nei confronti del piccolo neonato, venuto alla luce con lesioni encefaliche gravissime e deceduto dopo due anni dalla nascita.
Con la stessa sentenza è stato assolto il coimputato, ostetrico, a cui era stato addebitato di non aver comunicato al medico in servizio i risultati del primo esame cardiotocografico effettuato alle ore 13.24-14.15, con la formula perché il fatto non sussiste.
Le divergenti conclusioni dei CTP
Il Tribunale, a fronte delle divergenti conclusioni dei CTP, aveva disposto perizia collegiale e, in esito al dibattimento, aveva aderito alle conclusioni dei periti nella parte in cui avevano attribuito la causa della encefalopatia del neonato e della sua conseguente morte all’insulto ipossico durante il travaglio di parto e nella parte in cui avevano ravvisato una colpa grave nella condotta del ginecologo (consistita nel non avere proseguito, dopo il primo tracciato, i controlli della partoriente, nell’aver infuso ossitocina, nell’aver effettuato, nonostante chiari sintomi di distress fetale, un tentativo espulsivo con ventosa assolutamente inadeguato, nell’aver effettuato due manovre di Kristeller pericolose e tali da aggravare ulteriormente una situazione ipossica ischemica intrapartale del feto).
Il Tribunale si era, invece, discostato dalle conclusioni dei Periti nella parte in cui, pur avendo ritenuto accertato che la patologia encefalica fosse stata diretta derivazione di insulto ipossico avvenuto nella fase del travaglio, e pur avendo rilevato i su indicati profili di colpa nella condotta del medico ginecologo, avevano affermato che non vi era certezza che la condotta doverosa, qualora eseguita, sarebbe stata in grado di evitare l’evento verificatosi.
La Corte di Appello, come sopra scritto, ha condiviso in toto le valutazioni del Tribunale, sia in tema di sussistenza della condotta colposa, sia in tema di sussistenza del nesso di causa.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché infondato
Il Ginecologo censura la affermazione della responsabilità penale con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso di causa tra l’incongrua condotta professionale ascritta e l’evento verificatosi. In forza di tale censura argomenta che i Periti, sia nella relazione in atti, sia in sede di discussione orale, avevano sostenuto che non vi fosse certezza che la condotta del ginecologo, per quanto incongrua, fosse stata causale rispetto all’evento, in quanto non era stata effettuata indagine necroscopica e non era possibile individuare l’effettiva causa mortis del bambino, avvenuta a distanza di due anni dalla nascita.
Secondo il medico, i Giudici di appello avrebbero giustificato la loro contraria opinione rispetto ai risultati della perizia sulla scorta di un ragionamento viziato, per cui il giudizio controfattuale evocato dai Periti sarebbe un tema “giuridico” e non “tecnico scientifico”.
Ebbene, come è evidente, la censura è incentrata su due aspetti: il primo attiene all’essersi discostati i Giudici di merito dalle conclusioni dei Periti (quanto alla sussistenza del nesso di causa) ed il secondo attiene alla errata formulazione del giudizio controfattuale, sia in astratto, sia in concreto.
Correttezza metodologica dell’approccio al sapere tecnico-scientifico
Riguardo al primo aspetto, “in tema di responsabilità medica, il Giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d’ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto”.
Riguardo il secondo aspetto, in tema di nesso di causalità, l’accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l’evento, ostando l’esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all’affermazione di responsabilità.
Il giudizio controfattuale impone di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta commissiva, l’assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l’evento (cd. giudizio predittivo) e richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (cd. giudizio esplicativo) per il quale la certezza processuale deve essere raggiunta.
I Giudici si sono discostati dalle conclusioni dei Periti solo con riferimento al giudizio controfattuale
Nel caso qui esaminato i Giudici si sono discostati dalle conclusioni dei Periti solo con riferimento al giudizio controfattuale, mentre hanno pienamente aderito al giudizio esplicativo.
L’affermazione dei ricorrenti secondo cui “i Periti avevano affermato che, in mancanza di riscontro autoptico e con evento morte verificatosi a distanza di due anni rispetto alla presunta colpa professionale, non sarebbe stato possibile stabilire che tale evento fosse da ricondurre alla condotta dei sanitari”, è meramente apodittica e non si confronta con i passaggi sviluppati nelle sentenze di merito.
Infatti, il Tribunale ha dato atto che i Periti hanno escluso che vi fossero fattori pregressi al travaglio idonei a determinare la sofferenza fetale acuta, così come hanno escluso la rilevanza in chiave patologica del criptorchidismo e del piede torto bilaterale sulla situazione clinica del bambino e, a fronte di un decorso di gravidanza assolutamente tranquillizzante, confermata anche dal tracciato della mattina presso l’Ospedale , hanno affermato che solo durante il travaglio si era realizzato l’insulto ipossico che aveva determinato la condizione di encefalopatia riscontrata alla nascita del bimbo . Anche la Corte di Appello, in conformità con la sentenza di primo grado e sulla base delle valutazioni dei Periti ivi riportate, ha ricondotto la morte del piccolo alla gravissima encefalopatia conseguente all’insulto ipossico verificatosi durante il travaglio.
I Periti hanno escluso che vi fossero fattori pregressi al travaglio idonei a determinare la sofferenza fetale acuta
Il ricorso, dunque, nel momento in cui lamenta la divergenza della decisione dei giudici di merito rispetto alle conclusioni dei periti anche con riferimento al giudizio esplicativo, è assertivo e ipotizza tesi alternative prive di concretezza e comunque già confutate con motivazione congrua nelle sentenze di primo e di secondo grado.
La Corte di Appello non ha concordato con il Tribunale solo in relazione al significato da attribuire al tracciato cardiotocografico delle ore 13.24-14.15, rilevando che “ la trasparenza del liquido amniotico emersa con l’amnioressi effettuata alle 16.55 era indicativa di benessere fetale (e proprio in ragione di tale evidenza ha assolto l’ostetrico, condannato in primo grado per non avere reso edotto il medico ginecologo delle risultanze del monitoraggio)”, ma ha, invece, concordato in ordine a tutti gli altri aspetti sopra evidenziati.
Conclusivamente, il percorso argomentativo seguito da entrambi i Giudici di merito è adeguatamente approfondito nella individuazione delle ragioni per cui il giudizio controfattuale doveva portare a conclusioni differenti da quelle formulate dai Periti. Soprattutto, tale percorso è fondato, in realtà, sulle stesse considerazioni svolte in merito alla individuazione del travaglio come momento in cui si era sviluppato l’insulto ipossico.
Gli stessi Periti avevano evidenziato una macroscopica colpa nella gestione del caso clinico
In altri termini, i Giudici hanno posto in evidenza come fossero stati gli stessi Periti a evidenziare una macroscopica colpa nella gestione del caso clinico, quanto meno a partire dalle ore 17.00, con indicazione di una drammatica alternanza di condotte omissive e commissive colpose, quali la mancata verifica del monitoraggio (a fronte della assenza di registrazione), la mancata diagnosi di sofferenza emergente dal tracciato leggibile, la mancata sospensione della ossitocina, l’utilizzo della ventosa e l’effettuazione delle manovre per favore l’espulsione del neonato dal grembo. Sulla base di tali evidenze, i Giudici di primo e di secondo grado hanno affermato, invocando linee guida non contestate nel ricorso, da un lato come il ritardo nel predisporre il parto chirurgico avesse aggravato le condizioni del feto, e, dall’altro, come il taglio cesareo tempestivo, con elevato grado di probabilità logica, avrebbe evitato l’evento.
Avv. Emanuela Foligno