Oggetto della nota le criticità relative alla trasmissione agli ordini dei provvedimenti giudiziari nei confronti dei propri iscritti

Risolvere le criticità relative al rapporto di comunicazione tra gli Ordini provinciali e le varie Procure della Repubblica che dovrebbero fornire informazioni sui procedimenti giudiziari a carico dei loro iscritti.

Con questo intento FNOMCeO e CAO nazionale hanno indirizzato una nota al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, a firma dei rispettivi presidenti, Roberta Chersevani e Giuseppe Renzo; un intervento che arriva a seguito delle sollecitazioni delle proprie sezioni provinciali che lamentano la difficoltà a rispettare la normativa vigente.

Chersevani e Renzo, nelle proprie missive, ricordano entrambi che in base all’art. 44 del DPR n. 221 del 05/04/1950 “il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso”.

Inoltre, in base al Decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, gli Ordini professionali hanno l’obbligo di informare, entro tre giorni le Autorità competenti degli Stati membri, mediante un’allerta tramite il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano a un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio nazionale della relativa professione.

La mancata comunicazione da parte degli organi giudiziari rende difficile adottare le misure previste; peraltro trattandosi di episodi che spesso vengono portati alla ribalta dai media tale difetto di comunicazione ufficiale finisce per generare e alimentare la convinzione da parte dell’opinione pubblica che gli Ordini non vogliano esercitare funzioni disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

Renzo, inoltre, solleva una questione specifica relativa all’Albo dei consulenti tecnici nei procedimenti giudiziari che non prevede, tra le sue categorie, alcuna specificità per una professione autonoma rispetto a quella medica quale l’odontoiatria. Una situazione “che può comportare problemi laddove un medico che non abbia specifiche competenze odontoiatriche e quindi non sia iscritto all’Albo degli odontoiatri venga incaricato dal giudice di redigere una consulenza tecnica d’ufficio su questioni di natura strettamente odontoiatrica”.

Per tutelare la dignità e il decoro della professione, nonché garantire una maggiore vicinanza degli Ordini ai cittadini, FNOMCeO e CAO auspicano pertanto quanto prima un intervento chiarificatore dell’Autorità di indirizzo.

 

SCARICA QUI LE NOTE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AL CSM

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