Rapporti di lavoro subordinato tra parenti, l’onere della prova ricade sul lavoratore

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Un lavoratore agricolo aveva chiesto l’annullamento del verbale con cui l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro dichiarato dal padre, sostenendo che non vi fossero elementi di subordinazione. La Cassazione ha confermato che per i rapporti di lavoro tra parenti, anche in assenza di convivenza, spetta al lavoratore dimostrare con prove rigorose l’esistenza di un rapporto subordinato retribuito (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 26 agosto 2025, n. 23919).

I fatti

Un lavoratore agricolo aveva chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro dichiarato dal padre-datore, ma l’INPS lo aveva disconosciuto ritenendolo frutto di semplice collaborazione familiare.

Dopo il parziale accoglimento in primo grado, la Corte di appello, invece, ha ritenuto che incombesse sull’interessato la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, e che, pur prescindendo dalla convivenza, la prova del rapporto di lavoro tra familiari debba essere rigorosa, trattandosi di prestazioni normalmente rese affectionis vel benevolentiae causa.

L’intervento della Cassazione

Il lavoratore censura l’annullamento del disconoscimento del rapporto di lavoro svolto dalla Corte di appello, a fronte di un onere probatorio a carico di INPS sui fatti dedotti nell’avviso di accertamento. Secondo la tesi del lavoratore, il verbale di accertamento non ha valore precostituito neanche di presunzione semplice, e dunque l’INPS ha l’onere di provare i fatti a sostegno del disconoscimento dei rapporti di lavoro.

Il ricorso è infondato.

È ben vero che nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, e il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti

Tuttavia, a fronte dell’annullamento di rapporti di lavoro subordinato tra parenti, quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell’esercizio del potere di autotutela dell’INPS, la S.C. ha evidenziato che spetta all’interessato dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato.

Difatti, l’INPS è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare con effetto “ex tunc” qualsiasi provvedimento che risulti adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo. Conseguentemente, colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.

Rapporti di lavoro tra parenti, subordinazione e onerosità

Con particolare riguardo al lavoro agricolo, il disconoscimento del rapporto di lavoro produce i suoi effetti sulla cancellazione nell’elenco dei braccianti agricoli, e quindi sull’annullamento dei periodi di lavoro dichiarati dal datore ai fini dell’accredito contributivo. Anche su questo punto è stato precisato che spetti al lavoratore l’onere probatorio per l’accertamento dello status di lavoratore agricolo, disconosciuto da INPS.

Ciò detto, nodale è dimostrare non soltanto la subordinazione, in tutti i suoi elementi caratterizzanti, ma anche l’onerosità. Nel caso di convivenza vige la presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare, ma in caso di non convivenza, non vigendo una presunzione contraria di onerosità del rapporto, occorre dimostrare, con rigore, tutti gli elementi della subordinazione, fra i quali l’onerosità.

Tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corte di appello, è chiaro, quindi, che non può discorrersi di violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, né del prudente e libero apprezzamento nella valutazione delle prove raccolte.

Comunque, riguardo quanto asseritamente non analizzato dalla Corte di appello, il lavoratore ricorrente non menziona, né riporta, in ricorso il contenuto della doglianza che afferma di avere già esposto in grado di appello circa la sopravvenuta pronuncia di primo grado resa nel corso di un altro giudizio avente ad oggetto lo stesso verbale di accertamento opposto dall’attuale ricorrente, non riporta il contenuto della domanda in quella sede azionata e della sentenza che avrebbe annullato il medesimo verbale INPS, e neppure ne riporta il passaggio in giudicato facente stato fra le stesse parti del presente giudizio.

La Cassazione respinge il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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