Nel rischio assicurato ex art. 30 L. 109/1994 rientra anche quanto la società può essere tenuta a pagare al Comune per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi (Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 21795 del 29/08/2019)

Nella polizza stipulata ai sensi dell’art. 30 L. n. 109/1994, vale a dire una polizza che l’appaltatore di opere pubbliche è obbligato a stipulare e che obbligatoriamente deve coprire il rischio stabilito dalla legge, ovvero tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, rientra anche il rischio in capo all’appaltatore di dovere pagare l’appaltante per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell’ambito dell’esecuzione dei lavori appaltati.

A seguito dei danni conseguenti alla caduta causata da un rigonfiamento dell’asfalto, il danneggiato agiva in giudizio nei confronti del Comune per ottenere il ristoro dei danni subiti.

In primo grado, la domanda attorea veniva accolta, condannando al risarcimento del danno il Comune e la società che per contratto avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della strada.

Il Comune soccombente proponeva appello chiedendo di essere manlevato nei confronti della società, che, a sua volta, aveva chiesto la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicurativa.

Il giudice di secondo grado, accoglie la domanda del Comune ma rigetta quella della Società tenuta alla manutenzione del suolo pubblico sul rilievo che il contratto di assicurazione stipulato copre soltanto la responsabilità aquiliana verso terzi dell’assicurata e non la responsabilità derivante da inadempimento contrattuale, precisando che, nel caso di specie, la responsabilità della società nei confronti del Comune era di natura meramente contrattuale, in quanto derivante dall’inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle strade.

La Società ricorre in Cassazione lamentando l’erronea interpretazione del contratto compiuta dalla Corte territoriale che non ha ritenuto rientrante nella copertura assicurativa la domanda di garanzia formulata dalla società.

La questione, quindi, riguarda la L. 109/1994 con particolare riferimento all’obbligo, o meno, per l’esecutore dei lavori di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Gli Ermellini osservano che nel rischio assicurato ex art. 30 L. 109/1994 rientra anche quanto la società può essere tenuta a pagare al Comune per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti di terzi per fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell’ambito dell’esecuzione dei lavori appaltati, aggiungendo però che la ratio della norma che impone la stipulazione della polizza assicurativa è proprio quella di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente dovesse rispondere verso i terzi a causa dell’appaltatore.

Nel rischio assicurativo, quindi, rientrano anche i fatti illeciti da qualsiasi causa determinati nell’ambito dell’esecuzione dei lavori appaltati, proprio perché la ratio della norma che imponeva la stipulazione della polizza assicurativa è quella di tenere indenni le amministrazioni per ogni eventualità, compresa quella in cui la parte committente debba rispondere verso i terzi a causa dell’appaltatore.

Invero, ai sensi dell’art. 30 L. 109/1994, il rischio assicurato non può essere circoscritto al solo caso in cui la società appaltatrice è tenuta a manlevare la stazione appaltante ai sensi di legge, con esclusione delle ipotesi in cui, invece, l’obbligo di manleva sia derivante da responsabilità contrattuale.

Diversamente opinando sarebbe possibile distinguere due ipotesi di manleva: l’una troverebbe fonte nella legge, l’altra nel contratto; la prima rientrerebbe nel rischio assicurativo, la seconda invece no.

Ciò in quanto la polizza non assicurerebbe l’inadempimento contrattuale, bensì danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti.

Ne deriva che la possibilità di distinguere fra una manleva legale e una contrattuale è soluzione errata.

L’unico titolo per il quale l’appaltante potrebbe essere chiamato a manlevare il Comune è certamente di natura contrattuale e trova il proprio fondamento nel contratto di appalto.

In mancanza di tale vincolo contrattuale, la PA non avrebbe titolo per rivalersi nei confronti di una società commerciale per danni derivati a terzi da cose in custodia.

Distinguere manleva legale ed altra contrattuale sconta un evidente errore logico-giuridico poichè confonde la natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito del quale un terzo chieda il risarcimento al Comune, con la natura contrattuale o extracontrattuale dell’obbligo di manleva dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante.

Il danno subito dall’utente della strada in esito al sinistro verificatosi a causa di una buca nel manto stradale, ha natura extracontrattuale ex art. 2051 c.c., invece l’obbligo di manleva ex art. 30 L, n. 109/1994 è di natura contrattuale.

Pertanto, è giuridicamente errato affermare che l’inclusione dell’obbligo di manleva nell’ambito del rischio assicurativo equivarrebbe a considerare assicurato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale. Infatti, ove l’appaltatore si sia reso inadempiente nei confronti del Comune delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, la responsabilità della società nei confronti dell’ente sarebbe stata contrattuale e non per manleva.

Concludendo, la Suprema Corte accoglie il ricorso sostenendo l’impossibilità di un’interpretazione contrattuale che operi una distinzione tra una manleva legale ed una contrattuale.

Avv. Emanuela Foligno

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