Respinto il ricorso di una assicurata nei confronti della quale la Corte di appello aveva affermato l’insussistenza del diritto al riscatto della polizza

Con l’ordinanza n. 17912/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna contro la decisione della Corte di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’insussistenza del diritto della stessa al riscatto della polizza assicurativa, essendosi l’assicurata limitata al solo pagamento della prima rata di premio senza corrispondere nessuna delle successive.

A fondamento della decisione assunta, il Collegio territoriale aveva evidenziato come la clausola contrattuale contenuta nella polizza in esame – in forza della quale, in caso di mancato pagamento di una sola rata di premio, il contratto di assicurazione si sarebbe risolto di diritto, con facoltà della compagnia assicuratrice di trattenere i premi corrisposti – non potesse ritenersi in alcun caso vessatoria (come preteso dall’assicurata), non essendo ricompresa (quale clausola risolutiva espressa) tra le c.d. clausole vessatorie previste dall’art. 1341 c.c., e limitandosi, detta condizione, a riprodurre pedissequamente il contenuto dell’art. 1924 c.c., con la conseguente esclusione della relativa vessatorietà ai sensi dell’art. 1469-ter c.c., comma 3, (applicabile ratione temporis).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente eccepiva che la corte territoriale erroneamente avesse escluso il carattere vessatorio della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, non essendo sufficiente la mancata menzione di detta clausola tra quelle espressamente menzionate nell’art. 1341 c.c. (evenienza, peraltro, non riscontrabile nel caso di specie), dovendo il giudice in ogni caso verificarne il carattere vessatorio sotto il profilo dello squilibrio delle posizioni contrattuali dei contraenti delle parti.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la clausola risolutiva espressa (tale dovendo indubitabilmente qualificarsi la condizione contrattuale contestata) attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza; detta clausola non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

Per la Cassazione, peraltro, il giudice a quo aveva correttamente evidenziato la non configurabilità, in ogni caso, del carattere vessatorio della clausola contrattuale in esame (ai sensi dell’art. 1469-bis c.c., comma 1, applicabile ratione temporis), trattandosi di una condizione contrattuale meramente ripetitiva di disposizioni di legge (cfr. l’art. 1469-ter c.c., comma 3, applicabile ratione temporis), avuto riguardo al testo dell’art. 1924 c.c., ai sensi del quale se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

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