Ritardo del pagamento del danno derivante da responsabilità medica e applicabilità degli interessi (Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2022, n.12581).

Ritardo del pagamento derivante da riconosciuta responsabilità medica ed esclusione dell’applicazione dell’art. 1284, comma IV, c.c.

Il quarto comma della citata norma prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

In altri termini, la tematica affrontata riguarda l’applicazione o degli interessi legali, o degli interessi di mora, nel caso di ritardo del pagamento del danno da responsabilità medica.

Il danneggiato, propone ricorso ex art. 702 cpc, c.p.c. per sentir pronunciare la condanna della Azienda USL ai danni conseguenti ad un trattamento chirurgico al colon eseguito senza rispetto delle linee guida.

Il Tribunale di Padova condannava l’ Azienda al pagamento della somma di Euro 293.245,49 oltre interessi al tasso legale e la Corte d’Appello di Venezia, riformava la sentenza di primo grado in punto di quantificazione degli interessi, escludendo l’applicazione dell’art. 1284 c.c., comma 4, ed indicando, quale calcolo degli interessi –per il ritardo del pagamento del danno da responsabilità medica- la differenza tra tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato ogni anno ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 1.

La questione finisce in Cassazione.

Il ricorrente espone violazione ed errata applicazione dell’art. 1284 c.c., comma IV, errata affermazione circa l’inapplicabilità del saggio di interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali alla materia del ritardo del pagamento del danno da responsabilità medica anche dal momento in cui è proposta domanda giudiziale.

Il ricorrente, in particolare, censura la sentenza d’appello deducendo che, nel caso di contratto di spedalità e di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sulla base dell’art. 1284 c.c., comma IV.

La Suprema Corte ritiene che la questione sia di elevata importanza e che su di essa non si sia consolidato un univoco orientamento di legittimità, fatto salve due pronunce della terza sezione (Cass., 3, n. 28409 del 7/11/2018 e Cass., 3, n. 7966 del 20/4/2020) che hanno escluso l’applicazione della disposizione e dunque del criterio di computo degli interessi di mora ai giudizi risarcitori, e dunque anche nei casi di ritardo del pagamento  del danno derivante da responsabilità sanitaria, o professionale, in genere.

In assenza di un consolidato orientamento di legittimità il Collegio reputa di rinviare la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Avv. Emanuela Foligno

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