Rovinosa caduta sulla scala mobile dell’aeroporto

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Il singolare caso vede la caduta di un uomo all’aeroporto di Trapani. Il danneggiato si trovava sulla scala mobile diretto alla sala imbarchi, quando veniva travolto da una donna che perdeva l’equilibrio.

La vicenda giudiziaria

Con sentenza del 23/3/2015, il Tribunale di Trapani rigetta la domanda risarcitoria per mancata dimostrazione che la caduta accidentale della donna fosse ascrivibile alla scarsa pulizia della scala mobile e/o all’eccessiva quantità di gente che in quel momento la stava utilizzando. Successivamente, la Corte di Appello respinge il gravame ritenendo non adeguatamente provato né l’evento dannoso, né il nesso eziologico tra la res e l’evento stesso, posto che l’unico teste escusso (moglie del danneggiato) non aveva riferito alcunché sulle condizioni della scala mobile, in relazione alle specifiche circostanze dedotte dall’appellante (ossia, che la donna che lo precedeva sulla scala mobile fosse rovinosamente caduta a causa dell’affollamento o della presenza di sostanze oleose o polvere).

Il danneggiato si rivolge alla Corte di Cassazione lamentando che la Corte siciliana, pur inquadrando la vicenda nell’art. 2051 c.c., avrebbe erroneamente rigettato il gravame, ritenendo non raggiunta la prova sull’an e sul nesso causale – in quanto la vittima non aveva provato che la scala mobile fosse affollata, oppure che sulla stessa fossero presenti delle sostanze oleose (prova peraltro comunque fornita dall’appellante.

Accadimento del fatto storico e eziologia del fatto stesso

Tutte le censure vengono respinte. Innanzitutto la vittima confonde e sovrappone il tema dell’accadimento del fatto storico (la caduta mentre si trovava sulla scala mobile) con l’eziologia del fatto stesso (ossia, che egli sia caduto a causa della scala mobile).

In altri termini, non è sufficiente che la caduta sia avvenuta sulla scala mobile, ma occorre invece che la caduta stessa sia stata cagionata dalla scala mobile, quale conseguenza normale del suo movimento e delle sue specifiche condizioni.

La vittima ha allegato che la sua caduta sia stata cagionata da una donna che lo precedeva sulla scala mobile, a sua volta rovinosamente caduta e arrivatagli addosso, a causa delle condizioni di sporcizia e oleosità della scala stessa, nonché del sovraffollamento che, in quel momento, sussisteva.

Ebbene, la Corte d’Appello, invece, ha accertato che le specifiche descritte condizioni della scala non erano riscontrabili, e correttamente ha ritenuto non raggiunta la prova del nesso di causalità.

La prova del caso fortuito

I Giudici rammentano che il tema della prova del caso fortuito, con tutte le sue declinazioni (comportamento del danneggiato, fatto del terzo, ecc) costituisce pur sempre un posterius, anche sul piano logico: l’onere della prova del caso fortuito, a carico del custode, subentra solo se il danneggiato provi a sua volta che il fatto sia causalmente riconducibile alla res (non essendo sufficiente la mera occasionalità).

Ciò, appunto, è quanto correttamente accertato dalla Corte d’appello. Proprio la circostanza che tra la caduta occorsa al ricorrente e la scala mobile, oggetto di custodia – si sia interposto un elemento intermedio (un fattore umano, cioè il movimento in caduta della donna), conferma la correttezza della decisione impugnata, perché la stessa donna può essere caduta per molteplici ragioni, non necessariamente riferibili all’utilizzo della scala (ad es.: per un malore, per distrazione, ecc.): ragioni che, come s’è detto, sono rimaste del tutto non provate.

Il ricorso viene rigettato (Corte di Cassazione, III civile, 14 giugno 2024, n. 16666).

Avv. Emanuela Foligno

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