Accolto il ricorso di un Istituto di credito contro la pretesa risarcitoria di alcuni correntisti nell’ambito di una controversia in materia di saldo negativo del conto corrente

“Alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell’attore, quest’ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione”. E’ il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.7895/2020 in materia di accertamento negativo

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da una Banca che era stata citata in giudizio da alcuni correntisti che chiedevano l’accertamento e la dichiarazione di nullità di alcune clausole contrattuali di conto corrente bancari da loro sottoscritti per violazione dell’art. 1283 del codice civile in materia di anatocismo, con conseguente condanna dell’istituto bancario alla restituzione di somme a loro dire illegittimamente trattenute.

La Corte di Appello, in accoglimento delle tesi degli attori, aveva decretato la nullità delle clausole dei contratti relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e al tasso ultralegale dichiarando non provato dalla banca il saldo passivo del conto corrente.

Nel ricorrere per Cassazione, l’Istituto di credito eccepiva che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente attribuito a suo carico l’onere della prova, invocando al proposito la consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione in tema di accertamento negativo, in base alla quale incombe sul soggetto che agisce in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, anche nelle controversie relative all’accertamento negativo del credito.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso ha specificato che il correntista è onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.

Il cliente che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, dunque, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.

Nel caso in esame il Giudice a quo non si era uniformato al principio enunciato esonerando i correntisti e i fideiussori attori dall’onere probatorio su di loro gravante e imputando illegittimamente detto onere probatorio alla banca. Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte territoriale per un nuovo giudizio.

La redazione giuridica

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