Obiettivo essenziale di ciascun conducente deve essere quello di adottare ogni misura precauzionale nella circolazione stradale atte a evitare eventi lesivi, anche a costo di contenere la propria posizione di favore che la regolamentazione della viabilità in quel tratto di strada gli accorderebbe (Tribunale di Brindisi, il Sentenza n. 1422/2021 del 03/11/2021-RG n. 1045/2014)
La vicenda riguarda un sinistro tra un autoveicolo e un motociclo che si trovava in fase di sorpasso nello stesso senso di marcia, con conseguenti danni che l’istante ha determinato complessivamente in 8.597,58 euro.
Il Giudice di Pace di Brindisi, con la sentenza n. 521/2013, ha rigettato la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite.
La decisione viene appellata.
Il Giudice d’Appello dispone consulenza medica d’Ufficio e ritiene il gravame parzialmente fondato.
Il Giudice di Pace ha osservato, in particolare, che gli elementi acquisiti smentiscono la responsabilità del convenuto in relazione ai fatti prospettati nell’atto di citazione da parte dell’attore, al quale, invece, ritiene di addebitare interamente la colpa nella produzione dell’evento a causa della sua imprudente condotta di guida: ha infatti ritenuto che il conducente del veicolo antagonista avrebbe avuto un comportamento stradale in linea con quanto stabilito dal codice della strada, avendo azionato l’indicatore di direzione di sinistra e iniziato la manovra di svolta, allorquando da tergo sarebbe sopraggiunto il motociclo condotto dall’attore che avrebbe messo in atto una manovra di sorpasso sulla stessa direzione.
L’accertamento compiuto dagli Agenti intervenuti sia stato successivo al verificarsi dell’evento, al quale, pertanto, essi non hanno potuto assistere; tuttavia tali verifiche scaturiscono dall’esame ponderato delle risultanze dei rilevamenti svolti sul luogo e nell’immediatezza dell’accaduto, dalle dichiarazioni rese dai conducenti o soggetti informati dei fatti, e avviene solo dopo che queste sono state esaminate, vagliate e ordinate, così da comporre un quadro sufficientemente coerente per la ricostruzione della dinamica dell’evento e della responsabilità per la condotta dei soggetti in esso coinvolti.
In merito al motivo di gravame circa l’errato utilizzo ai fini della decisione delle deposizioni testimoniali, il primo Giudice ha reso una valutazione critica delle dichiarazioni acquisite in giudizio, riconoscendone, di fatto, la rilevanza probatoria e, quindi, la loro utilizzabilità processuale.
L’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio costituiscono gli elementi fondanti del convincimento del Giudice, che non incontra limite diverso dal dovere di dare conto delle ragioni della decisione, non imponendogli di discutere e valutare ogni singolo elemento, oppure di confutare ogni deduzione difensiva, che, per implicito, devono intendersi disattesi.
Ciò posto, nella motivazione della sentenza il primo Giudice fa, solo, un generico riferimento alla dichiarazione testimoniale espletata, senza curarsi di esaminarne il contenuto specifico da utilizzare ai fini della propria decisione.
In particolare, il teste ha riferito nel corso del giudizio di primo grado che il sinistro tra autoveicolo e motociclo è avvenuto all’incrocio e che “al momento dell’impatto l’indicatore di direzione dell’autovettura… era già attivato”.
La decisione impugnata trova parziale fondamento; non risulta convincente nella misura in cui non sembra avere compiutamente valutato la condotta di guida del veicolo antagonista.
Ebbene, sul punto, il conducente, per andare esente da colpa, deve guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previsto dall’art. 140 c.d.s., ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
In particolare, il conducente che intende eseguire una manovra di svoltare a destra o a sinistra, per cambiare corsia o per impegnare un’altra strada, deve assicurarsi di non creare pericoli o impedimenti agli altri utenti della strada, prestando attenzione alla loro posizione, direzione e distanza, ed inoltre ha l’obbligo di segnalare la propria intenzione con sufficiente anticipo, tramite l’utilizzo degli appositi indicatori luminosi.
Il conducente dell’autovettura aveva segnalato la manovra di svolta a sinistra, è evidente che il motociclista avrebbe dovuto eseguire il sorpasso sulla destra del veicolo e, in ogni caso, prestare la massima attenzione, verificare di avere spazio libero sufficiente per non creare alcun pericolo e, in caso di possibile collisione, avrebbe dovuto evitare la manovra di sorpasso.
Ciò posto, l’inosservanza degli obblighi imposti a chi deve eseguire un sorpasso non esclude automaticamente, in caso di conseguente collisione, ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista, atteso che questi non è dispensato dall’obbligo di adottare la prudenza necessaria e la massima attenzione per non creare intralci o rischi agli altri conducenti, non solo prima di compiere la manovra di svolta, ma anche durante la sua esecuzione.
La descrizione della dinamica dei fatti è tale da configurare anche a carico del veicolo una responsabilità per il verificarsi dell’evento, sia pure in una quota percentuale contenuta.
Obiettivo essenziale di ciascun conducente è, e deve essere, quello di adottare ogni misura precauzionale nella circolazione stradale atte a evitare eventi lesivi, anche a costo di contenere la propria posizione di favore che la regolamentazione della viabilità in quel tratto di strada gli accorderebbe.
L’automobile, una volta giunta nei pressi dell’intersezione, aveva la visuale libera alla propria sinistra e quindi era nelle condizioni di avvistare la moto antagonista, per cui avrebbe dovuto conformare la propria condotta di guida alla situazione contingente, con la conseguenza di un concorso di colpa del 30%.
Tenendo conto di tale corresponsabilità viene passato al vaglio il risarcimento del danno.
IL danneggiato, come accertato dal CTU ha riportato: ” trauma cranico commotivo, trauma cervicale, frattura pluriframmentaria terzo medio clavicola destra, trauma toracico… e postumi permanenti quantificabili nella misura del 6%; il periodo di inabilità temporanea totale al 100% si è protratto per totali 15 giorni; il periodo di inabilità parziale al 75% si è protratto per 15 giorni; il periodo di inabilità parziale al 50% si è protratto per 25 giorni; il periodo di inabilità parziale al 25% si è protratto per 25 giorni”.
Applicando le tabelle milanesi il danno non patrimoniale viene quantificato in 8.849,24 euro, per inabilità temporanea euro 712,35 la ITT per giorni 15; euro 534,26 la ITP al 75% per giorni 15; euro 593,63 la ITP al 50% per giorni 25; euro 296,81 la ITP al 25% per giorni 25.
La sentenza di primo grado viene dunque riformata in tali termini.
Avv. Emanuela Foligno
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