Nel caso di inattendibilità delle dichiarazioni fornite dai testi e dalle parti coinvolte, in caso di scontro frontale tra veicoli viene applicato il pari concorso di colpa (Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 726/2021 del 29/03/2021 – RG n. 926/2019)

L’attore agiva dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza per conseguire il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 6.650,00 al netto dell’acconto percepito, a causa del sinistro verificatosi in data 3.5.16, esponendo che, mentre percorreva a bordo della propria autovettura in direzione Cosenza, veniva coinvolta in uno scontro frontale tra veicoli, causato dal mezzo del convenuto che proveniva dal senso opposto di marcia e invadeva la corsia di sua pertinenza.

Il convenuto contestava la domanda deducendo che mentre percorreva la strada provinciale 257 in direzione Carolei, in prossimità del civico n.4, trovava in sosta sulla destra della sua corsia l’autovettura Citroen Saxo e utilizzando l’indicatore di direzione si spostava per superarla restando nella propria corsia di marcia quando all’improvviso è sopraggiunta in senso contrario l’autovettura dell’attore la quale nulla ha fatto per evitare l’impatto.

Il Giudice di Pace, ritenuta la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, ha rigettato la domanda riconvenzionale da questi proposta e lo ha condannato, in solido con l’Assicurazione, al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 6.038,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Avverso tale decisione propone appello il soccombente il quale lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo Giudice e l’erronea ricostruzione del sinistro e chiede: la condanna del veicolo antagonista e il pagamento della somma di euro 8.7000; in subordine, dichiarare il concorso di colpa ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c.

L’appellante in particolare deduce che l’autovettura Citroen, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non era ferma, ma aveva intrapreso la manovra di immissione nella corsia di marcia ed ha perciò rappresentato un ostacolo imprevisto da dovere evitare. Nega, inoltre, di avere invaso l’opposta corsia di marcia, assumendo che al momento della collisione con l’autovettura Fiat 500 si trovava quanto meno al centro della strada.

Il Tribunale, precisa, che nelle ipotesi in cui non vi sia stato scontro tra veicoli, non opera la presunzione di pari concorso di colpa di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c., bensì la presunzione prevista dal primo comma dello stesso articolo, la quale sorge, però, a condizione che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo, con onere della prova a carico dell’attore.

In concreto, tale onere probatorio non è stato assolto, l’appellante non ha fornito alcun elemento in senso a sé favorevole, per dissipare il contrasto tra le due diverse dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dinanzi ai Carabinieri e in sede di deposizione testimoniale nel giudizio di primo grado.

La ricostruzione operata dal Giudice di Pace è in linea con quanto affermato dallo stesso appellante nella comparsa di costituzione in primo grado, laddove veniva dedotto che la Citroen era in sosta sul lato destro della carreggiata.

Oltretutto, nella denuncia di sinistro alla propria compagnia assicuratrice, l’appellante non ha fatto cenno ad eventuali intralci imputabili alla predetta vettura Citroen.

Ciò chiarito, il Tribunale ritiene sussistente una responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro da parte della Fiat 500.

Nessun elemento di prova è emerso circa la velocità di marcia del veicolo dell’appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il movimento rotatorio post -urto e i danni ingenti riportati dalla 500 non depongono univocamente nel senso della eccessiva velocità della stessa, ben potendo conciliarsi anche con un eccesso di velocità del veicolo antagonista, la cui massa più imponente può spiegare la diversa gravità delle conseguenze del sinistro.

Sulla base delle emergenze istruttorie non è possibile dunque accertare le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro e, conseguentemente, stabilire la misura della incidenza causale riferibile alle condotte dei due conducenti coinvolti.

Deve pertanto ritenersi la pari responsabilità dei conducenti, in applicazione della regola sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c.

In tali termini, è parzialmente fondato il gravame proposto.

Al riguardo, l’odierno appellante ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 8.700,0 0, “pari al valore anche storico dell’autovettura” di sua proprietà”.

Tale importo, tuttavia, corrisponde a quello del preventivo di spesa per le riparazioni emesso dalla Autocarrozzeria, e non al valore dell’autoveicolo.

Oltretutto, il preventivo non fornisce prova adeguata dei costi di riparazione, anche in considerazione della sua genericità in quanto è privo di specifica indicazione delle singole voci di spesa e delle ore di manodopera necessarie per l’esecuzione degli interventi riparatori.

Il danno materiale, pertanto, non può ritenersi provato in tali termini e dunque viene considerata la stima prodotta dall’Assicurazione antagonista che indica il valore del veicolo antesinistro per euro 900,00 e il valore del relitto per euro 80,00.

Il Tribunale, quantifica il danno in euro 820,00, e applicata la decurtazione del 50% in ragione della concorrente responsabilità, risulta spettante la somma di euro 410,00, da rivalutarsi all’attualità, oltre interessi legali.

L’accertata responsabilità in pari misura delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

In conclusione, il Tribunale, in qualità di Giudice d’Appello, accoglie parzialmente il gravame, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro ; condanna il proprietario della Fiat 500 al pagamento della somma di euro 410,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore dell’appellante; compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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