Un motociclista subisce un incidente a causa di una strada dissestata nel Comune di Conca della Campania. La Cassazione conferma la responsabilità dell’ente e dispone il risarcimento dei danni per oltre ventimila euro (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 novembre 2025, n. 29931).
Strada dissestata e incidente in modo, la vicenda giudiziaria
Il sinistro era avvenuto a causa della strada dissestata ed in particolare dalla presenza di un dislivello tra il manto stradale ed uno scavo in essere, non segnalato e parzialmente ricoperto, nonché della presenza di materiale del tipo pietrisco. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigetta la domanda posta contro il Comune di Conca della Campania, per i danni subiti in conseguenza del sinistro.
La Corte di Napoli (sentenza n. 3804/2022), invece, condanna il Comune di Conca della Campania al pagamento della somma di Euro 22.837,04, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dal danneggiato in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune lamenta l’ammissibilità del nuovo thema decidendum proposto dalla controparte in sede di appello e la sussistenza del nesso eziologico nonostante la prevedibilità dell’evento
Il parere della Cassazione
Il ricorso è improcedibile:
- a) non risulta digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del Comune di Conca della Campania la procura apposta in calce al ricorso (nel messaggio di posta elettronica certificata di notifica dello stesso), insieme ad esso depositata; tale procura, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, risulta sottoscritta digitalmente dal solo difensore della parte ricorrente.
- b) soltanto la procura depositata con la memoria ex art. 378 c.p.c. risulta, attraverso i software di verifica delle firme digitali, digitalmente sottoscritta sia dal difensore che dalla parte ricorrente (in persona del legale rappresentante del Comune di Conca della Campania, Sindaco S.D.L.).
Detta dicitura, non accompagnata dalla firma digitale del legale rappresentante dell’Ente, non può essere intesa una “firma elettronica”, rappresentando una mera dicitura di protocollo e, cioè, un mero metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell’ente pubblico, che serve solo a certificare che un determinato documento è stato ricevuto o registrato dall’ente in una certa data e ora, attribuendogli un numero progressivo di protocollo e rendendolo così identificabile negli archivi della amministrazione.
La procedura di protocollazione consiste nell’attività di registrazione dei documenti (in entrata ed in uscita) dall’amministrazione all’interno di un registro (il protocollo). A ciascuno di tali documenti, viene attribuito un numero progressivo con relativa data di registrazione. Durante la procedura, i documenti vengono inseriti in ordine cronologico, specificando identificativo univoco del documento, data di ricezione e mittente. Tali indicazioni di protocollazione sono quelle apposte sul documento (prodotto in calce al ricorso quale procura speciale e sottoscritto digitalmente dal solo difensore). Esse, dunque, non costituiscono una firma elettronica, ma un dato identificativo del documento all’interno del registro di protocollo.
Validità della firma digitale, distinzione tra difensore e legale rappresentante
Pertanto, non è sufficiente la firma “per autentica” del difensore, non trattandosi di sottoscrizione autografa apposta a un documento digitale, di cui il difensore possa attestare l’autenticità mediante la sua sottoscrizione. Se fosse stata presente una firma digitale del legale rappresentante del Comune, invece, questa sarebbe stata apposta al file contenente la procura (già protocollato), in formato “.pdf.p7m”, o “.pdf” firmato PAdES, da cui la sua firma digitale sarebbe risultata verificabile. Ciò è comprovato dalla stessa presenza della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del Comune ricorrente (Sindaco S.D.L.), questa volta correttamente verificabile attraverso i software di verifica della firma, solo all’interno della procura speciale prodotta con la memoria ex art. 378 c.p.c.
Oltre alla “dicitura” di cui sopra, che, come detto, non equivale ad una sottoscrizione, la procura speciale in esame reca la firma digitale “per autentica” del solo difensore, verificabile attraverso i dispostivi di verifica firme. Non risulta alcuna altra firma digitale, oltre quella del difensore, dai software di verifica delle firme digitali. In definitiva, non è idonea ab origine a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensore per autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografa della parte conferente.
Il difetto di sottoscrizione della parte è un requisito essenziale di procedibilità
Per tali ragioni, la Cassazione dichiara il ricorso improcedibile sulla base del seguente principio di diritto:
“La procura speciale ad litem depositata a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente.
Ne consegue che, in mancanza di tanto, la sola firma digitale “per autentica” del difensore ovvero un metadato amministrativo apposto dal sistema di protocollo informatico di un ente pubblico non possono essere intesi come firma elettronica o digitale della parte. Il difetto di sottoscrizione della parte è un requisito essenziale di procedibilità e non è suscettibile di sanatoria mediante un deposito successivo, anche se effettuato con una memoria ex art. 378 c.p.c.”.
Redazione





