Il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi
La vicenda
Il Tribunale di Campobasso aveva confermato il rigetto della domanda proposta dall’attrice nei confronti della Provincia di Campobasso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto, allorquando mentre era alla guida della propria autovettura, usciva di strada finendo contro un muretto a causa “del fondo stradale sconnesso e della presenza di pietrisco e brecciame sulla sede stradale”.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione.
La ricorrente lamentava il fatto che il giudice dell’appello le avesse erroneamente addossato l’onere di provare la pericolosità dello stato dei luoghi, in tal modo, disattendendo la norma che pone a carico del custode la prova liberatoria del caso fortuito e che avesse, altresì, sostanzialmente utilizzato la testimonianza del figlio (già dichiarata inidonea/inammissibile) per escludere che le condizioni della strada fossero state tali dal provocare l’uscita di strada.
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la pronuncia in commento (n. 21753/2019) ha rigettato il ricorso perché in parte infondato, in parte inammissibile.
Ed invero, era apparso evidente che la ricorrente avesse, inammissibilmente, prospettato una rivalutazione nel merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto non consentiti ai giudici di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, “laddove – hanno chiarito gli Ermellini – solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine, valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova”.
È noto infatti, che in sede di legittimità, non sia consentito riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi.
La redazione giuridica
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